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Con la sentenza n. 7/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2941 del codice civile nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra i conviventi di fatto, come già avviene tra i coniugi.
Di cosa si tratta
La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo tempo si estingue. Per evitare che durante il matrimonio un coniuge debba “fare causa” all’altro per non perdere i propri crediti, l’art. 2941 del codice civile prevede che tra i coniugi la prescrizione resti sospesa. La stessa garanzia, però, non era prevista per i conviventi di fatto, le coppie stabili non sposate né unite civilmente. Il Tribunale di Firenze, in una causa tra due ex conviventi, ha sollevato la questione: chi ha contribuito finanziariamente al patrimonio del partner rischiava di vedere i propri crediti prescriversi proprio perché, durante la convivenza, non aveva agito in giudizio contro la persona con cui condivideva la vita. In gioco c’era la parità di tutela tra le diverse forme di vita familiare riconosciute dall’ordinamento: una disparità che penalizzava chi, dentro una convivenza, aveva prestato un contributo economico all’altro.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e l’art. 1, comma 18, della legge n. 76 del 2016 (unioni civili e convivenze). A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, nell’ambito di una causa tra due ex conviventi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto. La mancata sospensione determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai coniugi, una lesione dell’art. 2 Cost. e una irragionevolezza intrinseca, facendo perdere al convivente la titolarità di crediti derivati dal contributo economico prestato all’altro. La formula “conviventi di fatto” comprende sia le coppie eterosessuali sia quelle dello stesso sesso, secondo la definizione della legge n. 76 del 2016.
Il principio
La prescrizione resta sospesa anche tra i conviventi di fatto, e non solo tra i coniugi: negarlo violava l’uguaglianza e la tutela dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (artt. 2 e 3 Cost.).
Domande e risposte
Cosa cambia per chi convive senza essere sposato?
Tra i conviventi di fatto la prescrizione dei reciproci crediti resta ora sospesa per tutta la durata della convivenza, come già accade per i coniugi: non si è più costretti ad agire in giudizio contro il partner per non perdere i propri diritti.
La regola vale anche per le coppie dello stesso sesso?
Sì. La Corte ha precisato che la formula “conviventi di fatto” comprende sia le coppie eterosessuali sia quelle dello stesso sesso, secondo la definizione della legge n. 76 del 2016.
Perché era considerata ingiusta la vecchia regola?
Perché creava una disparità irragionevole: il coniuge era protetto, il convivente no, e quest’ultimo rischiava di perdere crediti nati dal contributo economico dato al partner proprio perché non gli aveva fatto causa durante la convivenza.
Riguarda solo i crediti tra i partner?
Sì, la sospensione opera nei rapporti tra i conviventi di fatto, analogamente a quanto previsto tra coniugi dall’art. 2941 del codice civile.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili nelle formazioni sociali, tra cui la convivenza di fatto.
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza: disparità tra coniugi e conviventi.
- Art. 29 della Costituzione – famiglia, evocato dal giudice rimettente.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.