Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 62 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma calabrese che vietava alle imprese funebri di svolgere il servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporti non urgenti, ritenendola lesiva della concorrenza.
Di cosa si tratta
In Calabria una legge regionale del 2023 aveva vietato alle imprese funebri di esercitare il servizio di ambulanza, di trasporto sanitario e ogni attività assimilabile. L’obiettivo dichiarato era separare nettamente l’attività funebre da quella sanitaria, ma l’effetto era impedire a chi opera nel settore funebre di offrire anche servizi di trasporto con ambulanza, compresi quelli non urgenti e programmabili. Nel caso concreto, un’impresa che svolgeva trasporto con autoambulanza si era vista negare l’autorizzazione e intimare la cessazione dell’attività. Il TAR Calabria ha sollevato la questione, ritenendo che il divieto comprimesse irragionevolmente la libertà di impresa e la concorrenza, materia su cui le Regioni non possono incidere liberamente. La posta in gioco è la libertà degli operatori economici di offrire servizi sul mercato e il confine entro cui una Regione può limitarla.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, che sostituiva l’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 48 del 2019, vietando alle imprese funebri il servizio di ambulanza e di trasporto sanitario. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (ragionevolezza, libertà d’impresa e tutela della concorrenza riservata allo Stato).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile, e, in via consequenziale, anche nella parte in cui vieta l’attività funebre a chi gestisce solo tale servizio. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’inciso sui servizi parasanitari e socioassistenziali. Il divieto introdotto incideva irragionevolmente sulla libertà d’impresa e sulla concorrenza.
Il principio
Una Regione non può vietare alle imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza per trasporti non urgenti e programmabili: un divieto di questo tipo comprime in modo irragionevole la libertà di iniziativa economica e incide sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.
Domande e risposte
Cosa vietava la legge calabrese?
Vietava alle imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza, di trasporto sanitario e attività assimilabili, separando nettamente l’attività funebre da quella sanitaria.
Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima?
Perché il divieto, almeno per i trasporti non urgenti e programmabili con ambulanza, comprimeva in modo irragionevole la libertà d’impresa e incideva sulla concorrenza, materia di competenza statale.
Le imprese funebri possono ora svolgere il servizio di ambulanza?
Per i trasporti non urgenti e programmabili sì: la Corte ha rimosso il divieto per questa specifica attività di noleggio con conducente.
Cosa è rimasto fuori dalla decisione?
Le questioni relative all’inciso sui servizi parasanitari e socioassistenziali sono state dichiarate inammissibili, quindi non decise nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza; il divieto è stato ritenuto irragionevole.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata.
- Art. 117 della Costituzione – tutela della concorrenza riservata allo Stato (secondo comma, lettera e).
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Vedi anche
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