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Con la sentenza n. 146/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul termine concesso all’attore per replicare alle difese del convenuto nel nuovo rito unificato per le persone, i minori e le famiglie.
Di cosa si tratta
La riforma del processo civile (riforma Cartabia) ha introdotto un rito unificato per le cause su persone, minori e famiglie. Tra le sue regole, l’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile fissa il calendario degli scambi tra le parti: in particolare prevede che l’attore, a pena di decadenza, depositi una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza per replicare alle difese del convenuto, proporre nuove domande ed eccezioni che ne derivano e indicare prove. Il Tribunale di Genova ha ritenuto troppo breve il tempo a disposizione dell’attore (circa dieci giorni tra la costituzione del convenuto e il suo termine), soprattutto in cause complesse, lamentando una compressione del diritto di difesa. In gioco c’era l’equilibrio tra la celerità del processo, voluta dalla riforma, e l’effettività della difesa delle parti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Genova, sezione quarta civile, ha sollevato la questione sull’art. 473-bis.17 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ritenendo il termine assegnato all’attore insufficiente a garantire un’adeguata difesa e la parità delle armi nel giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il termine previsto dalla norma, letto nel contesto complessivo del rito, non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa né viola la parità delle armi: rientra nella discrezionalità del legislatore organizzare i tempi del processo per assicurarne anche la ragionevole durata.
Il principio
La fissazione dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore: un termine contenuto per la replica dell’attore non viola il diritto di difesa né il giusto processo se inserito in un sistema che assicura comunque un contraddittorio effettivo.
Domande e risposte
Il termine per l’attore resta quello previsto dalla legge?
Sì. La Corte ha confermato la legittimità della regola: la memoria va depositata almeno venti giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza.
Perché si parlava di diritto di difesa compresso?
Perché il giudice riteneva troppo breve il tempo per replicare alle difese del convenuto, in particolare nelle cause complesse; la Corte non ha condiviso questa lettura.
A quali cause si applica questa regola?
Al rito unificato per le cause in materia di persone, minori e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle armi.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.