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Con la sentenza n. 74 del 2025 la Corte costituzionale ha reso facoltativo, e non più automatico, l’aumento di pena quando la recidiva semplice concorre con una circostanza aggravante a effetto speciale o di specie diversa.
Di cosa si tratta
Quando un reato è accompagnato da più circostanze (elementi che ne aggravano o attenuano la gravità), il codice penale stabilisce come calcolare la pena. L’art. 63, terzo comma, prevede che, se concorrono una circostanza che comporta una pena di specie diversa e un’aggravante “a effetto speciale”, si applica la pena della circostanza più grave, aumentata. Il problema sollevato riguarda i casi in cui tra queste circostanze c’è la recidiva semplice (cioè il fatto di aver già commesso reati in passato): in tal caso l’aumento di pena scattava in modo automatico e obbligatorio. Nel caso concreto, un imputato per minaccia aggravata, con precedenti per resistenza e ricettazione, si vedeva applicare un aumento automatico a causa della recidiva. Il giudice ha dubitato che questo automatismo fosse ragionevole e coerente con la funzione rieducativa della pena. La posta in gioco è la possibilità per il giudice di adeguare la pena alla concreta personalità e gravità del fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, quando la recidiva semplice (art. 99, primo comma, cod. pen.) concorre con una circostanza a effetto speciale o di specie diversa, impone l’aumento automatico della pena anziché renderlo facoltativo. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che, quando concorrono una circostanza di specie diversa o a effetto speciale e la recidiva semplice, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice “può” aumentarla. L’aumento diventa così facoltativo: è il giudice a valutare se applicarlo, in coerenza con i principi di proporzionalità e di rieducazione.
Il principio
Quando la recidiva semplice concorre con una circostanza aggravante a effetto speciale o di specie diversa, l’aumento di pena non può essere automatico: spetta al giudice valutare, caso per caso, se applicarlo, così da modulare la pena sulla concreta gravità del fatto e sulla personalità del reo.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa sentenza?
L’aumento di pena legato alla recidiva semplice, in concorso con certe circostanze aggravanti, non è più obbligatorio: il giudice può decidere se applicarlo, valutando il caso concreto.
Cos’è la recidiva semplice?
È la condizione di chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro; può comportare un aumento di pena, ma la sua incidenza va valutata in concreto.
Perché gli automatismi sono problematici?
Perché impediscono al giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità del condannato, in tensione con i principi di ragionevolezza e di funzione rieducativa della pena.
La recidiva sparisce dal calcolo della pena?
No. La recidiva resta rilevante, ma l’aumento di pena nel concorso con quelle circostanze diventa una scelta rimessa alla valutazione del giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza; l’automatismo è stato ritenuto irragionevole.
- Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità rieducativa della pena.
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Vedi anche
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