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Con la sentenza n. 77 del 2025 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del cosiddetto principio di invarianza nelle gare d’appalto, secondo cui la soglia di anomalia delle offerte si cristallizza al momento dell’aggiudicazione.
Di cosa si tratta
Nelle gare d’appalto al massimo ribasso si calcola una “soglia di anomalia”: le offerte che la superano sono considerate sospettosamente basse e vanno verificate. Per evitare manipolazioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) prevede il “principio di invarianza”: una volta fissata, la soglia non cambia anche se in seguito qualche concorrente viene escluso o ammesso. Nel caso concreto, il Comune di Napoli aveva calcolato la soglia due volte – la prima dopo l’apertura delle offerte economiche, la seconda dopo il soccorso istruttorio – e il giudice amministrativo dubitava che fissare il termine ultimo al provvedimento di aggiudicazione potesse compromettere la segretezza delle offerte, rendendo “calcolabile” in anticipo come spostare la soglia. Per le imprese che partecipano alle gare la questione tocca la trasparenza e l’imparzialità delle procedure: stabilire fino a quando la soglia può essere ricalcolata.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 108, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), limitatamente all’inciso che individua nel provvedimento di aggiudicazione il momento fino al quale opera il principio di invarianza, tenendo conto dell’eventuale inversione procedimentale. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione (ragionevolezza, libertà d’impresa e buon andamento dell’amministrazione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta di ancorare l’invarianza della soglia di anomalia al momento dell’aggiudicazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole: il principio di invarianza serve proprio a garantire stabilità e a prevenire manipolazioni delle procedure, in coerenza con i principi di buon andamento e di tutela della concorrenza. Non vi è quindi violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.
Il principio
Il principio di invarianza, per cui la soglia di anomalia delle offerte resta ferma fino all’aggiudicazione anche in caso di successive ammissioni o esclusioni, è una scelta ragionevole del legislatore, funzionale alla stabilità e all’imparzialità delle gare d’appalto.
Domande e risposte
Cos’è la soglia di anomalia in una gara d’appalto?
È un valore calcolato sulle offerte ricevute: le offerte che la superano sono considerate anormalmente basse e devono essere verificate prima dell’aggiudicazione.
Cosa significa principio di invarianza?
Significa che, una volta determinata, la soglia di anomalia non viene ricalcolata anche se in seguito alcuni concorrenti vengono ammessi o esclusi, fino al provvedimento di aggiudicazione.
Perché il giudice temeva un rischio per la segretezza?
Perché ricalcolare la soglia in più momenti potrebbe rendere prevedibile come cambia in base alle ammissioni o esclusioni, prestandosi a possibili manipolazioni; la Corte ha però ritenuto la disciplina legittima.
Cosa cambia per le imprese?
Nulla rispetto alla norma vigente: il principio di invarianza resta valido, dando stabilità al calcolo della soglia fino all’aggiudicazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza, parametro su cui è stata valutata la norma.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
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Vedi anche
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