Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 16/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Valle d’Aosta sui mandati dei sindaci e sulla composizione delle giunte nei piccoli Comuni: in materia di elettorato passivo deve valere una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.
Di cosa si tratta
Chi può candidarsi e per quanti mandati (l’elettorato passivo) è materia che la Costituzione riserva, per esigenze di uguaglianza, a una disciplina tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale. La Regione Valle d’Aosta, con una legge del 2025, aveva introdotto regole proprie per i Comuni fino a 5.000 abitanti: il limite di quattro mandati consecutivi per sindaco e vicesindaco, il divieto di nominare assessori esterni al consiglio comunale e il divieto che facessero parte della giunta il coniuge e i parenti stretti del sindaco e del vicesindaco. Il Governo ha impugnato queste norme, ritenendole in contrasto con i principi statali e con lo Statuto speciale della Regione. In gioco c’era il confine tra l’autonomia regionale, anche di una Regione a statuto speciale, e l’esigenza che le regole su chi può essere eletto e nominato siano sostanzialmente uguali per tutti i cittadini italiani.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 30-bis, comma 2-ter, e l’art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 54 del 1998, come modificati dalla legge regionale n. 4 del 2025. A promuovere il giudizio, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 1 e 2, lettera b), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta e agli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Si è costituita la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, comma 2-ter (limite ai mandati) e dell’art. 22, commi 1, 6 e 7 (regole sulla composizione della giunta) della legge regionale, perché in contrasto con i principi dell’ordinamento della Repubblica in materia di elettorato passivo, che devono valere in modo uniforme. In particolare, il divieto di nomina in giunta dei parenti del vicesindaco comprimeva ingiustificatamente il diritto di accedere alla carica di assessore, che deve essere uguale per tutti. Ha invece dichiarato inammissibili due ulteriori questioni, riferite all’art. 3 della legge regionale n. 4 del 2025, per come erano state formulate. La Corte ha precisato che “uniformità” non significa “identità”: il legislatore statale può comunque riconoscere margini di normazione regionale.
Il principio
La disciplina dell’elettorato passivo (chi può candidarsi e ricoprire cariche elettive o di governo locale) deve essere tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale: anche una Regione a statuto speciale non può introdurre, senza specifiche giustificazioni locali, limiti ai mandati o divieti di nomina che si discostino dai principi dell’ordinamento della Repubblica.
Domande e risposte
La Valle d’Aosta può fissare limiti ai mandati dei sindaci diversi da quelli nazionali?
Non in modo libero. La Corte ha dichiarato illegittimo il limite di quattro mandati introdotto per i piccoli Comuni, perché contrasta con la disciplina uniforme dell’elettorato passivo valida per tutto il territorio nazionale.
Cosa cambia per le giunte dei Comuni valdostani?
Cadono i divieti regionali sulla composizione della giunta colpiti dalla sentenza, tra cui quello di nominare in giunta i parenti stretti del vicesindaco: prevale il diritto, uguale per tutti, di accedere alla carica di assessore.
Lo Statuto speciale non garantiva un’autonomia maggiore?
L’autonomia speciale resta, ma incontra il limite dei principi dell’ordinamento della Repubblica: in materia di elettorato passivo serve uniformità, salvo specificità locali che qui non sono state ritenute sufficienti.
“Uniformità” vuol dire regole identiche ovunque?
No. La Corte ha chiarito che uniformità non è sinonimo di identità: il legislatore statale può individuare margini di normazione regionale, purché nel rispetto degli artt. 3 e 51 della Costituzione.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza, base dell’uniformità della disciplina elettorale.
- Art. 51 della Costituzione – diritto di accedere alle cariche elettive a parità di condizioni.
- Art. 114 della Costituzione – Comuni ed enti locali nell’ordinamento.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze, lett. p) (legislazione elettorale degli enti locali).
Vedi anche
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