Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 19/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava al Senato qualificare come insindacabili, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, alcune dichiarazioni televisive del senatore Matteo Renzi: il giudizio penale per diffamazione non può proseguire su di esse.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni: è l’insindacabilità, una garanzia che protegge la libertà del mandato. Il problema sorge quando un parlamentare rilascia dichiarazioni fuori dal Parlamento, ad esempio in televisione: in questi casi l’immunità copre solo le opinioni collegate all’attività parlamentare. Il senatore Matteo Renzi era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese in una trasmissione TV nei confronti di un magistrato. Il Senato, nel 2024, aveva deliberato che si trattava di opinioni insindacabili. Il Tribunale di Potenza, non condividendo, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di stabilire chi avesse ragione: il giudice, libero di processare, o il Senato, che rivendicava l’immunità. In gioco c’era il confine tra l’autonomia del Parlamento e la giurisdizione, un equilibrio delicato del nostro ordinamento.
La questione di legittimità costituzionale
Non si trattava di una questione su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. A promuoverlo è stato il Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, contro la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024 che aveva qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore Matteo Renzi nei confronti del dott. Francesco Basentini rese nella trasmissione televisiva del 29 maggio 2022. Si è costituito il Senato della Repubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni: il ricorso del Tribunale di Potenza è stato quindi respinto (non fondato). Le affermazioni del senatore, lette nel loro complesso, costituivano una dura critica politica alle scelte del Ministro della giustizia dell’epoca e risultavano collegate alla funzione parlamentare di indirizzo e controllo sul Governo, già manifestata con un atto interno tipico in Senato. Le dichiarazioni esterne partecipano di quella stessa funzione, anche quando rese in TV su sollecitazione del giornalista, in quanto informano l’elettorato delle attività svolte.
Il principio
Le dichiarazioni rese da un parlamentare anche fuori dalle aule (ad esempio in televisione) sono coperte dall’insindacabilità dell’art. 68 Cost. quando presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare, riproducendo opinioni già espresse nell’esercizio del mandato. Restano invece escluse le offese gratuite, le minacce o l’affermazione consapevole di fatti falsi, prive di legame con la funzione.
Domande e risposte
Cosa significa che le dichiarazioni sono “insindacabili”?
Significa che il parlamentare non può essere chiamato a risponderne in giudizio: il processo penale per diffamazione su quelle dichiarazioni non può proseguire.
L’immunità copre qualsiasi dichiarazione di un parlamentare?
No. Copre solo le opinioni collegate funzionalmente all’attività parlamentare. Restano fuori, ad esempio, le ingiurie gratuite, le minacce o l’affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui.
Perché ha deciso la Corte costituzionale e non il giudice penale?
Perché era sorto un conflitto tra il Tribunale di Potenza e il Senato sull’applicazione dell’art. 68 Cost.: solo la Corte costituzionale può risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
Cosa succede ora al processo per diffamazione?
Sulle dichiarazioni coperte dall’insindacabilità il procedimento penale non può proseguire, in coerenza con la deliberazione del Senato che la Corte ha confermato legittima.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari (norma centrale della decisione).
- Art. 67 della Costituzione – rappresentanza della Nazione, fondamento e limite dell’insindacabilità.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.