Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 113/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 630, primo comma, del codice penale, che punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Di cosa si tratta

L’art. 630 del codice penale punisce con pene molto elevate il sequestro di persona a scopo di estorsione, cioè il sottrarre o trattenere qualcuno per costringere altri a pagare un riscatto o a compiere un atto a contenuto economico. La severità della cornice edittale risponde alla gravità del fatto, ma può creare problemi quando l’episodio concreto presenta un disvalore minore rispetto ai casi più gravi cui la norma pensa. La Corte di assise di Teramo, in un procedimento penale, ha sollevato dubbi sulla compatibilità della norma sia con principi di derivazione europea (in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), sia con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della pena e funzione rieducativa. La posta in gioco riguarda il rapporto tra la durezza della pena prevista e l’effettiva gravità del singolo fatto, tema ricorrente nel controllo di costituzionalità sulle sanzioni penali.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di assise di Teramo ha impugnato l’art. 630, primo comma, cod. pen. in riferimento, da un lato, agli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, dall’altro, agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; relatore Francesco Viganò.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE, e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il trattamento sanzionatorio del sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, non è stato ritenuto in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità/finalità rieducativa della pena.

Il principio

La pena prevista per il sequestro di persona a scopo di estorsione non viola gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.: la sua severità è giustificata dalla gravità del reato. Le ulteriori censure di matrice europea non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.

Domande e risposte

La Corte ha ridotto la pena per il sequestro a scopo di estorsione?

No. Le questioni sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: la disciplina sanzionatoria dell’art. 630 cod. pen. resta invariata.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Quelle fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (tramite gli artt. 11 e 117 Cost.) non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.

Cosa prevede l’art. 27, terzo comma, della Costituzione?

Stabilisce che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla rieducazione del condannato.

La gravità del reato giustifica pene così alte?

Secondo la Corte sì: la particolare offensività del sequestro a scopo di estorsione rende non irragionevole la severità della cornice di pena prevista.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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