Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 20/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo il cosiddetto “DASPO antirissa”: quando assume tratti più afflittivi, il provvedimento del questore deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria.
Di cosa si tratta
Il cosiddetto “DASPO antirissa” è una misura di sicurezza urbana introdotta nel 2017: il questore può vietare a una persona, ritenuta pericolosa dopo episodi di violenza, l’accesso a determinati locali pubblici. Il nome richiama il DASPO sportivo, ma riguarda i pubblici esercizi, non gli stadi. Il Tribunale di Firenze, giudicando un imputato accusato di aver violato questo divieto, ha dubitato della legittimità della norma: nella sua forma più severa (comma 1-bis), il provvedimento è adottato dal questore, cioè da un’autorità di pubblica sicurezza, senza il controllo di un giudice. Quando la misura diventa così incisiva da limitare la libertà personale, però, la Costituzione (art. 13) impone la riserva di giurisdizione: solo l’autorità giudiziaria può disporre o convalidare restrizioni di questo tipo. In gioco c’era la garanzia che misure capaci di comprimere fortemente la libertà delle persone non restino affidate alla sola decisione amministrativa, ma passino al vaglio di un giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (sicurezza delle città), convertito nella legge n. 48 del 2017. A sollevare la questione è stato il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica (giudice rimettente), in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, nella parte in cui non prevede che al provvedimento del questore si applichino, in quanto compatibili, le regole di convalida giudiziaria già previste dall’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989 per il DASPO sportivo con obbligo di firma. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 1, riferita all’art. 13 Cost. La forma aggravata della misura, accentuandone i tratti afflittivi, incide sulla libertà personale e richiede dunque la convalida del giudice (trasmissione al pubblico ministero entro 48 ore e decisione del giudice nelle successive 48 ore).
Il principio
Quando una misura di sicurezza urbana assume tratti talmente afflittivi da incidere sulla libertà personale, scatta la riserva di giurisdizione dell’art. 13 della Costituzione: il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza deve essere sottoposto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Domande e risposte
Il DASPO antirissa viene abolito?
No. La misura resta, ma nella sua forma aggravata (comma 1-bis) il provvedimento del questore deve ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria, con i tempi e le modalità del DASPO sportivo con obbligo di firma.
Cosa cambia in concreto per chi riceve la misura?
Il provvedimento del questore va trasmesso al pubblico ministero entro 48 ore; il giudice decide entro le successive 48 ore, a pena di cessazione dell’efficacia, e può anche modificarne le prescrizioni. È prevista la ricorribilità per cassazione.
Perché solo la forma “aggravata” richiede il giudice?
Perché è quella che, accentuando i profili afflittivi, fa scivolare la misura dall’ambito della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) a quello della libertà personale (art. 13 Cost.), che impone la riserva di giurisdizione.
Cosa c’entra il DASPO sportivo?
La Corte ha colmato la lacuna richiamando una disciplina già esistente: la convalida giudiziaria prevista per il DASPO sportivo con obbligo di firma, ritenuta soluzione costituzionalmente adeguata da estendere al caso in esame.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione – inviolabilità della libertà personale e riserva di giurisdizione (parametro decisivo).
- Art. 16 della Costituzione – libertà di circolazione, distinta dalla libertà personale.
- Art. 117 della Costituzione – vincolo agli obblighi internazionali (Protocollo n. 4 CEDU).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.