Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 57/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di riordino dell’ordinamento della Regione Piemonte, impugnate dal Governo.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2025, legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Il giudizio in via principale è quello in cui lo Stato contesta una legge regionale che ritiene invasiva delle competenze statali o comunque in contrasto con la Costituzione. Nel caso in esame il Governo lamentava che le due disposizioni piemontesi superassero i limiti della potestà legislativa regionale. La Corte ha accolto entrambe le censure, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle due norme: la Regione, su quei punti, aveva ecceduto le proprie competenze. Le disposizioni sono state quindi espunte dall’ordinamento regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 2025, n. 9 (legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale), su ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 34, comma 2, sia dell’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025: entrambe le disposizioni sono state espunte dall’ordinamento.

Il principio

La legge regionale di riordino non può eccedere i limiti della potestà legislativa regionale: le due disposizioni piemontesi censurate sono state dichiarate illegittime.

Domande e risposte

Quali norme sono state annullate?

Gli artt. 34, comma 2, e 50 della legge di riordino della Regione Piemonte n. 9 del 2025.

Chi aveva impugnato la legge?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale nel giudizio Stato-Regioni.

Cosa significa che la Regione ha ecceduto le competenze?

Che ha legiferato su aspetti riservati allo Stato o comunque oltre i limiti che la Costituzione pone alla legislazione regionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.