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Con la sentenza n. 78/2026 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, ritenendo che non violi il principio di uguaglianza ne il diritto di difesa.
Di cosa si tratta
Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e una misura che limita la liberta personale dello straniero in attesa della definizione della sua posizione. La disciplina e contenuta nel d.lgs. n. 142 del 2015 e nel Testo unico immigrazione del 1998. Il caso nasce davanti alla Corte d’appello di Torino, in una controversia tra la Questura e un cittadino straniero, sulla convalida o proroga del trattenimento. Il giudice dubitava che il combinato delle norme lasciasse al trattenuto garanzie inferiori rispetto ad altre situazioni analoghe, con possibile lesione del diritto di difesa. La questione tocca un terreno delicato, dove la gestione dei flussi migratori incontra la tutela della liberta personale e il diritto a difendersi davanti a un giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato il combinato disposto degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. A sollevare la questione e stata la Corte d’appello di Torino, settima sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale delle norme impugnate. La disciplina sul trattenimento del richiedente protezione internazionale e stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa.
Il principio
La disciplina sul trattenimento del richiedente protezione internazionale non viola il principio di uguaglianza ne il diritto di difesa: le garanzie previste sono state ritenute adeguate alla particolarita della situazione.
Domande e risposte
Cosa e il trattenimento del richiedente protezione internazionale?
E la misura con cui, nei casi previsti dalla legge, lo straniero che ha chiesto protezione viene trattenuto in attesa della definizione della sua posizione. Incide sulla liberta personale ed e soggetta a convalida e controllo del giudice.
La Corte ha ampliato le tutele del trattenuto?
No. Ha respinto la questione, ritenendo che la disciplina vigente rispetti gia il diritto di difesa e l’uguaglianza. Le norme impugnate restano in vigore cosi come sono.
Il trattenuto puo comunque difendersi davanti a un giudice?
Si. Il trattenimento e sottoposto al controllo dell’autorita giudiziaria e lo straniero conserva il diritto di difesa nel relativo procedimento; e proprio questo aspetto che la Corte ha ritenuto adeguatamente garantito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza: il giudice lamentava un trattamento deteriore del trattenuto.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, in particolare per i non abbienti, nel procedimento sul trattenimento.
Vedi anche
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