Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 28/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Livorno: il giudice dovrà rivalutare la questione alla luce delle sopravvenute modifiche normative.

Di cosa si tratta

La mediazione è una procedura per risolvere le controversie civili e commerciali fuori dal tribunale, prima o durante la causa. In certe materie è obbligatorio tentarla. Per chi non può permettersi le spese legali esiste il gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato). Il Tribunale di Livorno ha sollevato una questione sull’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i rapporti tra mediazione e patrocinio a spese dello Stato, in una causa tra un cittadino e il Ministero della giustizia. La Corte costituzionale, prima di decidere nel merito, ha verificato che il quadro normativo era cambiato dopo l’ordinanza del giudice: in questi casi non entra nel merito, ma rinvia gli atti al giudice perché controlli se la questione è ancora rilevante e attuale. È un esito tecnico-processuale, non una bocciatura né un’approvazione della norma. Per il cittadino significa che la partita resta aperta davanti al giudice di Livorno.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica (giudice rimettente), nell’ambito di un procedimento tra un privato e il Ministero della giustizia.

La decisione della Corte

La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno. Si tratta dell’esito tipico quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravvengono modifiche normative che incidono sulla disposizione censurata: spetta al giudice valutare se e come la questione vada riproposta tenendo conto del nuovo quadro.

Il principio

Quando il quadro normativo muta dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle disposizioni sopravvenute, senza pronunciarsi sul merito.

Domande e risposte

La Corte ha detto che la norma è incostituzionale?

No. Non ha deciso né in un senso né nell’altro: ha semplicemente rinviato la questione al giudice di Livorno per una nuova valutazione.

Cosa succede ora alla causa?

Torna al Tribunale di Livorno, che dovrà verificare se la questione di legittimità è ancora rilevante dopo le modifiche normative; eventualmente potrà riproporla alla Corte in termini aggiornati.

Cos’è la “restituzione degli atti”?

È una decisione di carattere processuale: la Corte non entra nel merito perché il contesto normativo è cambiato, e demanda al giudice il compito di riesaminare la questione.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.