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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 81 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’eccesso di delega relativi alla mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Di cosa si tratta

Nel 2014 il Parlamento aveva delegato il Governo a trasformare in illeciti amministrativi (depenalizzare) un’ampia serie di reati minori. Tra questi figurava, nelle intenzioni della legge delega, anche il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del Testo unico sull’immigrazione). Il Governo, però, attuando la delega con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, non aveva depenalizzato quel reato, che era quindi rimasto un illecito penale. Il Tribunale di Firenze, dovendo giudicare un imputato per quel reato, ha sollevato un dubbio: lasciare in vita la fattispecie penale, nonostante l’indicazione della legge delega, costituisce un “eccesso di delega”, cioè una violazione del rapporto tra Parlamento delegante e Governo delegato? La posta in gioco è il rispetto dei limiti che la Costituzione pone al potere legislativo del Governo quando agisce su delega.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, che disciplina i limiti della delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La mancata depenalizzazione di una singola fattispecie non è idonea a stravolgere il complessivo disegno del legislatore delegante, che aveva previsto un’ampia operazione di depenalizzazione. L’omessa attuazione su un punto autonomo e circoscritto non pregiudica “in radice” il progetto della delega e non integra quindi una violazione dell’art. 76 Cost.

Il principio

L’omessa depenalizzazione di un singolo reato, all’interno di una delega di ampio respiro, non viola l’art. 76 della Costituzione quando non altera il complessivo disegno del legislatore delegante e riguarda un punto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione.

Domande e risposte

Cosa significa depenalizzare un reato?

Significa trasformarlo da reato (sanzionato penalmente) in illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria anziché con la pena.

Il reato di ingresso illegale resta dunque un reato?

Sì. La sentenza non ha inciso sull’esistenza del reato: ha solo escluso che la mancata depenalizzazione da parte del Governo fosse incostituzionale per eccesso di delega.

Cos’è l’eccesso di delega?

È il vizio per cui il Governo, nell’attuare una legge delega, va oltre o si discosta dai principi e criteri fissati dal Parlamento; è disciplinato dall’art. 76 della Costituzione.

Perché la Corte ha ritenuto legittima l’omissione?

Perché il mancato intervento riguardava una sola fattispecie, autonoma rispetto alle altre, e non comprometteva il complessivo disegno di depenalizzazione voluto dal Parlamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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