Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 82 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Abruzzo che fissa il metodo D’Hondt per ripartire i rappresentanti delle associazioni venatorie negli organismi di gestione della caccia.

Di cosa si tratta

La gestione della caccia sul territorio passa per organismi (gli ambiti territoriali di caccia) nei quali siedono rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni agricole e delle associazioni ambientaliste. Stabilire quanti seggi spettano a ciascuna associazione richiede un criterio di calcolo. La Regione Abruzzo, con la legge regionale 9 marzo 2023, n. 11, aveva precisato – con una norma di interpretazione autentica – che il numero dei rappresentanti va determinato ripartendo il totale dei cacciatori residenti su base provinciale secondo il “metodo D’Hondt”, lo stesso utilizzato in alcuni sistemi elettorali. L’associazione Arci Caccia ha contestato questa scelta davanti al giudice amministrativo, che ha sollevato la questione costituzionale. Per il mondo associativo venatorio la posta in gioco è il peso di ciascuna sigla negli organismi che incidono sulla gestione faunistica e sul calendario venatorio.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11, che, qualificandosi come norma di interpretazione autentica, impone il metodo D’Hondt per ripartire i rappresentanti delle associazioni venatorie. La questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (formazioni sociali, ragionevolezza e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta del metodo D’Hondt per ripartire la rappresentanza delle associazioni venatorie rientra nella discrezionalità del legislatore regionale e non risulta irragionevole, né lesiva delle formazioni sociali o della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Il criterio adottato è un legittimo strumento tecnico di ripartizione dei seggi.

Il principio

La determinazione del criterio con cui ripartire i rappresentanti delle associazioni venatorie negli organismi di gestione della caccia rientra nella discrezionalità del legislatore regionale; l’adozione del metodo D’Hondt non è di per sé irragionevole né contrasta con i parametri costituzionali invocati.

Domande e risposte

Cos’è il metodo D’Hondt?

È un sistema matematico di ripartizione di seggi, noto in ambito elettorale, basato su divisioni successive dei voti (qui, dei cacciatori residenti); qui serve a distribuire i posti tra le associazioni venatorie.

Perché la Corte ha respinto le censure?

Perché la scelta del criterio di ripartizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale e il metodo adottato non è stato giudicato irragionevole o lesivo dei parametri costituzionali invocati.

Cosa cambia per le associazioni venatorie abruzzesi?

La norma regionale resta in vigore: la rappresentanza negli organismi di gestione della caccia continua a essere calcolata con il metodo D’Hondt.

Era in gioco la tutela dell’ambiente?

Sì, tra i parametri vi era l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sulla tutela dell’ambiente; la Corte ha però escluso che la disciplina regionale violasse tale competenza statale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.