Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 86 del 2025 la Corte costituzionale ha esteso anche alle associazioni non riconosciute la sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità verso i loro amministratori, finché questi restano in carica.
Di cosa si tratta
Il codice civile prevede che il tempo della prescrizione (cioè il periodo dopo il quale un diritto non può più essere fatto valere) resti “sospeso” tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché questi sono in carica, quando si tratta di azioni di responsabilità contro di essi. La ragione è intuitiva: è difficile che un’organizzazione scopra e contesti gli illeciti dei propri amministratori mentre sono ancora al comando. Il problema sollevato riguardava le associazioni non riconosciute, cioè quelle prive di personalità giuridica (come molti circoli, comitati, associazioni di base): per esse questa regola di sospensione non era prevista. Nel caso concreto, un commissario liquidatore voleva agire contro un ex amministratore per condotte risalenti nel tempo, ma rischiava di vedersi opporre la prescrizione proprio perché l’ente, all’epoca dei fatti, era un’associazione non riconosciuta. Per il mondo dell’associazionismo la questione è rilevante: stabilire se anche questi enti possano contare sulla stessa tutela contro gli amministratori infedeli.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia d’impresa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di azione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità. La distinzione tra enti con e senza personalità giuridica non giustifica un diverso regime: anche nelle associazioni non riconosciute, anzi a maggior ragione, sussiste la difficoltà di accertare gli illeciti degli amministratori finché restano in carica.
Il principio
La sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità contro gli amministratori in carica si applica anche alle associazioni non riconosciute. La mancanza di personalità giuridica non è un criterio ragionevole per negare una tutela giustificata dalla difficoltà di scoprire gli illeciti gestori.
Domande e risposte
Cosa cambia per le associazioni non riconosciute?
Ora, anche per loro, il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori resta sospeso finché questi sono in carica, come già avveniva per le persone giuridiche.
Perché la prescrizione viene sospesa?
Perché è difficile che l’ente individui e contesti gli illeciti dei propri amministratori mentre sono ancora al governo dell’associazione; sospendere il termine evita che la responsabilità si dilegui per il decorrere del tempo.
La regola vale anche per i fatti passati?
Le sentenze di illegittimità costituzionale producono effetti sui rapporti ancora pendenti; la concreta applicazione ai singoli giudizi spetta poi al giudice del caso.
Erano già tutelate altre forme associative?
Sì. La sospensione era già stata estesa dalla giurisprudenza costituzionale alle società in nome collettivo e in accomandita semplice; restavano fuori proprio le associazioni non riconosciute.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza; la disparità di trattamento è stata ritenuta irragionevole.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.