Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 161/2025 la Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Puglia sullo “psiconcologo”, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le censure del Governo sul servizio di sostegno psicologico ai malati oncologici.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia ha istituito un servizio sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari, affidandolo a psicologi o medici specializzati in psicoterapia e attribuendo loro la denominazione di “psiconcologi”. Il Governo ha impugnato l’intera legge, sostenendo che la Regione avesse creato una nuova figura professionale estranea alla legislazione statale, invadendo così la competenza dello Stato in materia di “professioni”, e che mancasse la copertura finanziaria. La materia delle professioni è di legislazione concorrente: spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, mentre la Regione può intervenire nel rispetto di quei principi. Il punto era stabilire se chiamare “psiconcologo” un professionista già esistente, impiegato in un servizio regionale, significasse davvero creare una nuova professione. In gioco c’era la possibilità per le Regioni di organizzare servizi sanitari innovativi senza sconfinare nelle competenze statali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Puglia n. 41 del 2024 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di “professioni” e di “coordinamento della finanza pubblica”), oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sui vincoli di bilancio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai vincoli di bilancio e al coordinamento della finanza pubblica (artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma) e non fondata la questione sulla materia “professioni”. La denominazione di “psiconcologo” non crea una nuova figura professionale con propri titoli abilitanti, ma individua semplicemente professionisti già esistenti (psicologi e psicoterapeuti) impiegati in un servizio regionale: non vi è quindi invasione della competenza statale.

Il principio

Una Regione non invade la competenza statale sulle professioni quando si limita a denominare, ai fini dell’organizzazione di un servizio, professionisti già abilitati secondo la legge dello Stato, senza istituire una nuova figura professionale con requisiti e titoli autonomi.

Domande e risposte

La Regione Puglia ha creato una nuova professione?

No, secondo la Corte: lo “psiconcologo” non è una nuova figura, ma un professionista già esistente (psicologo o psicoterapeuta) impiegato in un servizio regionale dedicato.

La legge regionale è rimasta in vigore?

Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: la legge regionale resta valida.

Perché lo Stato l’aveva impugnata?

Riteneva che la Regione avesse istituito una figura professionale nuova, materia riservata ai principi statali, e che mancasse adeguata copertura finanziaria.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.