Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 161/2025 la Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione Puglia sullo “psiconcologo”, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le censure del Governo sul servizio di sostegno psicologico ai malati oncologici.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia ha istituito un servizio sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari, affidandolo a psicologi o medici specializzati in psicoterapia e attribuendo loro la denominazione di “psiconcologi”. Il Governo ha impugnato l’intera legge, sostenendo che la Regione avesse creato una nuova figura professionale estranea alla legislazione statale, invadendo così la competenza dello Stato in materia di “professioni”, e che mancasse la copertura finanziaria. La materia delle professioni è di legislazione concorrente: spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, mentre la Regione può intervenire nel rispetto di quei principi. Il punto era stabilire se chiamare “psiconcologo” un professionista già esistente, impiegato in un servizio regionale, significasse davvero creare una nuova professione. In gioco c’era la possibilità per le Regioni di organizzare servizi sanitari innovativi senza sconfinare nelle competenze statali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Puglia n. 41 del 2024 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di “professioni” e di “coordinamento della finanza pubblica”), oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sui vincoli di bilancio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai vincoli di bilancio e al coordinamento della finanza pubblica (artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma) e non fondata la questione sulla materia “professioni”. La denominazione di “psiconcologo” non crea una nuova figura professionale con propri titoli abilitanti, ma individua semplicemente professionisti già esistenti (psicologi e psicoterapeuti) impiegati in un servizio regionale: non vi è quindi invasione della competenza statale.
Il principio
Una Regione non invade la competenza statale sulle professioni quando si limita a denominare, ai fini dell’organizzazione di un servizio, professionisti già abilitati secondo la legge dello Stato, senza istituire una nuova figura professionale con requisiti e titoli autonomi.
Domande e risposte
La Regione Puglia ha creato una nuova professione?
No, secondo la Corte: lo “psiconcologo” non è una nuova figura, ma un professionista già esistente (psicologo o psicoterapeuta) impiegato in un servizio regionale dedicato.
La legge regionale è rimasta in vigore?
Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte: la legge regionale resta valida.
Perché lo Stato l’aveva impugnata?
Riteneva che la Regione avesse istituito una figura professionale nuova, materia riservata ai principi statali, e che mancasse adeguata copertura finanziaria.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e copertura delle spese.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e vincoli di finanza pubblica.
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di professioni.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.