Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 40/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale introdotto dal d.l. n. 37 del 2025, sollevate dalla Corte di cassazione.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 142 del 2015 disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il decreto-legge n. 37 del 2025 (convertito nella legge n. 75 del 2025), dedicato al contrasto dell’immigrazione irregolare, vi ha inserito un comma sul trattenimento di queste persone. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha dubitato della conformità di tale previsione con numerosi principi costituzionali e con norme sovranazionali a tutela della libertà personale e del controllo giurisdizionale sulla detenzione. La materia è delicata perché tocca la libertà personale di chi chiede protezione e le garanzie minime che la Costituzione e le fonti internazionali assicurano contro la privazione della libertà. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito: ha dichiarato inammissibili le questioni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 75, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione tra l’altro all’art. 5 CEDU), nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE. Rimettente la Corte di cassazione, sezione prima penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata sul merito del contrasto con la Costituzione, per difetti nell’impostazione della questione.
Il principio
L’inammissibilità non sana né conferma la norma: il dubbio sulla disciplina del trattenimento dei richiedenti protezione potrà essere riproposto in un giudizio correttamente impostato.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se il trattenimento sia legittimo?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi non si è espressa sul merito della conformità a Costituzione.
Quale libertà era in gioco?
La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 della CEDU, che assistono anche i richiedenti protezione internazionale.
La norma sul trattenimento resta in vigore?
Sì. L’inammissibilità lascia inalterata la disposizione, che potrà essere riesaminata in futuro.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — sancisce l’inviolabilità della libertà personale, parametro centrale.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza.
- Art. 11 della Costituzione — apertura dell’ordinamento alle limitazioni di sovranità per l’adesione all’UE.
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma vincola il legislatore agli obblighi internazionali, qui CEDU e diritto UE.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.