Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Reati societari / false comunicazioni sociali · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 31 marzo 2016 (dep. 27 maggio 2016), n. 22474
- Dopo la riforma del 2015 (L. 69/2015) era dubbio se le valutazioni di bilancio false fossero ancora penalmente rilevanti: le Sezioni Unite rispondono di sì.
- Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) sussiste quando, in presenza di criteri di valutazione fissati dalla legge o tecnicamente condivisi, l’agente se ne discosta consapevolmente senza darne adeguata informazione.
- Il bilancio non è un mero contenitore di «fatti grezzi»: anche le stime e le valutazioni veicolano informazione e, se falsate, possono ingannare i destinatari.
Il caso
La riforma dei reati societari del 2015 aveva riscritto l’art. 2621 del codice civile eliminando, dal testo, l’inciso secondo cui rilevavano i fatti materiali «ancorché oggetto di valutazioni». Da questa soppressione una parte della giurisprudenza aveva tratto la conclusione che le valutazioni di bilancio — per esempio la stima del valore di un credito, di una rimanenza o di un avviamento — non potessero più integrare il reato, che sarebbe rimasto confinato ai soli dati «oggettivi» e materiali.
Il contrasto era netto e di enorme impatto pratico, perché gran parte delle poste di un bilancio non è un numero «dato», ma il frutto di una valutazione. La questione viene rimessa alle Sezioni Unite.
La decisione
Le Sezioni Unite affermano la perdurante rilevanza penale del falso valutativo. La soppressione dell’inciso non ha avuto l’effetto di espellere le valutazioni dall’area del reato: il bilancio è per sua natura un documento valutativo, e le poste stimate veicolano comunque informazioni rilevanti per soci, creditori e mercato.
La Corte precisa il discrimine. Non ogni stima «opinabile» è falsa: la valutazione è penalmente rilevante quando l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente determinati (per esempio i principi contabili imposti dalla legge) o tecnicamente indiscussi, se ne discosta consapevolmente senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
Il principio di diritto
Il reato di false comunicazioni sociali sussiste anche con riguardo all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o tecnicamente condivisi, l’agente se ne discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è centrale per amministratori, sindaci e redattori del bilancio: la responsabilità penale non si ferma ai dati «materiali», ma investe le stime quando si allontanano in modo cosciente e non dichiarato dai criteri di riferimento. La via per restare al riparo non è evitare le valutazioni (impossibile), ma esplicitare i criteri adottati e dare conto degli scostamenti: la trasparenza informativa è ciò che distingue una stima legittima da un falso. Vedi anche la sezione Codice Penale.
Domande frequenti
Dopo la riforma del 2015 il falso valutativo è ancora reato?
Sì. Le Sezioni Unite hanno chiarito che le valutazioni di bilancio false continuano a integrare il reato di false comunicazioni sociali, nonostante la soppressione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni».
Quando una valutazione di bilancio diventa penalmente falsa?
Quando l’agente si discosta consapevolmente dai criteri di valutazione fissati dalla legge o tecnicamente condivisi, senza darne adeguata informazione, in modo idoneo a ingannare i destinatari.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 31 marzo 2016 (dep. 27 maggio 2016), n. 22474, «Passarelli».
- Art. 2621 del codice civile, come modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.
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