Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Pubblico impiego — dirigenza e giurisdizione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 20 ottobre 2017, n. 24877
- Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nella P.A. sono atti di gestione del rapporto di lavoro, non atti di alta amministrazione.
- Le relative controversie sono devolute al giudice ordinario (art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001), che opera con ampi poteri.
- Anche in presenza di atti amministrativi presupposti, la tutela è piena davanti al giudice ordinario, che può disapplicare l’atto illegittimo.
Il caso
Si controverte sui provvedimenti con cui un’autorità politica regionale aveva nominato il direttore generale e i vice di un’agenzia pubblica. Il giudice amministrativo aveva declinato la propria giurisdizione; si tratta allora di stabilire chi sia il giudice competente sulle controversie relative al conferimento (e alla revoca) di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, soprattutto quando — come spesso accade — alla loro base vi sono atti dal sapore «amministrativo».
La decisione
Le Sezioni Unite affermano che gli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali sono ormai da considerare mere determinazioni negoziali e non atti di alta amministrazione: sono atti di gestione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali la P.A. agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Per questo l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 devolve espressamente tali controversie alla giurisdizione ordinaria.
La Corte precisa che la tutela davanti al giudice ordinario è piena: anche in presenza di un atto amministrativo presupposto, il giudice del lavoro può disapplicarlo se illegittimo e dispone degli ampi poteri riconosciuti dall’art. 63, comma 2. La qualificazione «privatistica» di questi atti non lascia quindi il dirigente senza protezione, ma sposta semplicemente la sede del giudizio.
Il principio di diritto
Le controversie relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, costituendo atti di gestione del rapporto di lavoro assunti con i poteri del datore di lavoro privato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, cui spettano ampi poteri compresa la disapplicazione dell’eventuale atto amministrativo presupposto illegittimo.
Implicazioni pratiche
Per il dirigente pubblico che intenda contestare la mancata attribuzione, la revoca o la mancata conferma di un incarico, la strada è quella del giudice del lavoro, non del TAR. È una distinzione cruciale: sbagliare giudice espone al rischio di una declaratoria di difetto di giurisdizione. La regola vale anche quando l’incarico sia formalmente attribuito con un atto a contenuto «amministrativo», perché ciò che conta è la natura sostanziale di atto di gestione del rapporto. Sul versante dei dirigenti apicali e dei meccanismi di decadenza automatica restano peraltro fermi i limiti costituzionali alla cosiddetta logica dello spoil system. Sui principi di buon andamento e imparzialità della P.A. si veda la Costituzione.
Domande frequenti
Contro la revoca dell’incarico dirigenziale a chi mi rivolgo?
Al giudice ordinario del lavoro. Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali nella P.A. sono atti di gestione del rapporto di lavoro e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria ex art. 63 del D.Lgs. 165/2001.
Il giudice ordinario può intervenire anche se c’è un atto amministrativo a monte?
Sì. Il giudice del lavoro può disapplicare l’atto amministrativo presupposto se illegittimo e dispone di ampi poteri per assicurare una tutela piena al dirigente.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 20 ottobre 2017, n. 24877.
- Art. 63, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 97 della Costituzione.
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