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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) / sicurezza sul lavoro · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

In sintesi
  • La responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 presuppone che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
  • Nei reati colposi (come l’omicidio o le lesioni da infortunio sul lavoro) interesse e vantaggio non possono riferirsi all’evento — nessuno «vuole» il morto — ma vanno riferiti alla condotta.
  • Concretamente coincidono con il risparmio di costi sulla sicurezza o con l’aumento di produttività ottenuto violando le regole cautelari.

Il caso

La vicenda nasce dal grave incendio in uno stabilimento siderurgico, costato la vita a più lavoratori. Oltre alle persone fisiche, viene chiamata a rispondere la società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il nodo: i reati colposi di evento (omicidio e lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche) sono tra quelli che fondano la responsabilità dell’ente, ma la legge richiede che il reato sia commesso «nell’interesse o a vantaggio» dell’ente. Come si concilia questo requisito con un reato non voluto, in cui l’evento (la morte) è frutto di colpa e non di una scelta?

La decisione

Le Sezioni Unite sciolgono l’apparente contraddizione. I criteri di interesse e vantaggio nei reati colposi non vanno riferiti all’evento (l’infortunio), che nessuno persegue, bensì alla condotta che lo ha provocato. L’interesse e il vantaggio dell’ente si colgono nel risparmio di spesa conseguito omettendo gli investimenti in sicurezza, o nell’aumento di produttività ottenuto comprimendo tempi e cautele.

La Corte affronta anche la natura di questa responsabilità, descrivendola come un tertium genus con marcati profili di vicinanza al sistema penale, e ne riafferma la compatibilità con i reati colposi: l’ente risponde perché il reato è espressione di una politica d’impresa o di un deficit organizzativo, non perché abbia «voluto» l’evento.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità da reato degli enti per i delitti colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva dell’interesse e del vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all’evento: ricorrono quando la violazione della regola cautelare risponda a un interesse dell’ente o abbia comportato un vantaggio, tipicamente sotto forma di risparmio di costi o di aumento della produttività.

Implicazioni pratiche

Il principio è oggi un pilastro della responsabilità 231 in materia di salute e sicurezza. Per l’impresa significa che tagliare sui costi della sicurezza non è mai un risparmio neutro: se da quella scelta deriva un infortunio, l’ente può rispondere in proprio, con sanzioni pecuniarie e interdittive. La difesa più solida resta l’adozione e l’attuazione efficace di un modello organizzativo idoneo a prevenire proprio quel tipo di reato. Vedi anche la sezione Codice Penale.

Domande frequenti

L’azienda risponde anche per un infortunio, che è un reato colposo?

Sì. Le Sezioni Unite hanno chiarito che nei reati colposi interesse e vantaggio si riferiscono alla condotta: l’ente risponde se la violazione delle regole di sicurezza gli ha procurato un risparmio di costi o un aumento di produttività.

Come può un’impresa evitare la responsabilità 231 sugli infortuni?

Adottando e attuando in concreto un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza, con un organismo di vigilanza realmente operativo.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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