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Materia: Reati fallimentari / bancarotta preferenziale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 29 luglio 2021, n. 29874
- La bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, l.fall.) punisce chi paga alcuni creditori a danno degli altri, violando la par condicio creditorum.
- Serve il dolo specifico: la volontà di favorire intenzionalmente un creditore, con accettazione del pregiudizio per gli altri.
- Il dolo manca quando il pagamento mira, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività d’impresa e l’obiettivo di evitare il fallimento appare ragionevolmente perseguibile.
Il caso
Un imprenditore in difficoltà, prima del fallimento, paga alcuni fornitori — tipicamente quelli essenziali alla prosecuzione dell’attività — lasciando insoddisfatti altri creditori. Dopo la dichiarazione di fallimento gli si contesta la bancarotta preferenziale, perché avrebbe alterato la par condicio, cioè la parità di trattamento tra i creditori. La difesa obietta che quei pagamenti non miravano a favorire nessuno, ma a tenere in vita l’impresa nella speranza di superare la crisi.
La decisione
La Corte ricorda che la bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico. Sul piano oggettivo occorre la violazione della par condicio; sul piano soggettivo non basta la consapevolezza di pagare un creditore a scapito di altri, ma serve la volontà di favorirlo intenzionalmente, accettando il danno per i rimanenti (anche secondo lo schema del dolo eventuale quanto al pregiudizio altrui).
Da qui la conseguenza decisiva: il dolo specifico non è configurabile quando il pagamento è diretto, in modo esclusivo o prevalente, alla salvaguardia dell’attività sociale o imprenditoriale, e l’obiettivo di evitare il fallimento possa ritenersi ragionevolmente perseguibile. In quel caso manca proprio l’intenzione di «preferire» un creditore: il pagamento è strumentale alla continuità, non al favore.
Il principio di diritto
Il dolo specifico della bancarotta preferenziale è escluso quando il pagamento eseguito a favore di uno o più creditori è finalizzato, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività d’impresa e il risultato di evitare il fallimento possa essere ragionevolmente perseguito: in tale ipotesi difetta l’intenzione di favorire il creditore soddisfatto.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha grande rilievo per chi gestisce un’impresa in crisi. Non ogni pagamento «selettivo» alla vigilia del dissesto è bancarotta: occorre guardare allo scopo concreto del pagamento. Pagare il fornitore strategico per non bloccare la produzione, nel quadro di un tentativo ragionevole di risanamento, è cosa diversa dal premiare un creditore amico. La linea di confine, però, è sottile e di fatto, ed è prudente documentare la logica di continuità aziendale che giustifica le scelte di pagamento. Vedi anche la sezione Codice Penale.
Domande frequenti
Pagare un fornitore prima del fallimento è sempre bancarotta preferenziale?
No. Serve il dolo specifico di favorire quel creditore a danno degli altri. Se il pagamento mira soprattutto a salvare l’impresa e a evitare il fallimento, ragionevolmente perseguibile, il dolo manca.
Cosa significa «par condicio creditorum»?
È il principio di parità di trattamento dei creditori nelle procedure concorsuali: la bancarotta preferenziale lo tutela punendo i pagamenti che, alterandolo, favoriscono intenzionalmente alcuni creditori.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 29 luglio 2021, n. 29874.
- Art. 216, comma 3, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); cfr. oggi art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
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