Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

Materia: Reati fallimentari / bancarotta preferenziale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 29 luglio 2021, n. 29874 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

In sintesi
  • La bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, l.fall.) punisce chi paga alcuni creditori a danno degli altri, violando la par condicio creditorum.
  • Serve il dolo specifico: la volontà di favorire intenzionalmente un creditore, con accettazione del pregiudizio per gli altri.
  • Il dolo manca quando il pagamento mira, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività d’impresa e l’obiettivo di evitare il fallimento appare ragionevolmente perseguibile.

Il caso

Un imprenditore in difficoltà, prima del fallimento, paga alcuni fornitori — tipicamente quelli essenziali alla prosecuzione dell’attività — lasciando insoddisfatti altri creditori. Dopo la dichiarazione di fallimento gli si contesta la bancarotta preferenziale, perché avrebbe alterato la par condicio, cioè la parità di trattamento tra i creditori. La difesa obietta che quei pagamenti non miravano a favorire nessuno, ma a tenere in vita l’impresa nella speranza di superare la crisi.

La decisione

La Corte ricorda che la bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico. Sul piano oggettivo occorre la violazione della par condicio; sul piano soggettivo non basta la consapevolezza di pagare un creditore a scapito di altri, ma serve la volontà di favorirlo intenzionalmente, accettando il danno per i rimanenti (anche secondo lo schema del dolo eventuale quanto al pregiudizio altrui).

Da qui la conseguenza decisiva: il dolo specifico non è configurabile quando il pagamento è diretto, in modo esclusivo o prevalente, alla salvaguardia dell’attività sociale o imprenditoriale, e l’obiettivo di evitare il fallimento possa ritenersi ragionevolmente perseguibile. In quel caso manca proprio l’intenzione di «preferire» un creditore: il pagamento è strumentale alla continuità, non al favore.

Il principio di diritto

Il dolo specifico della bancarotta preferenziale è escluso quando il pagamento eseguito a favore di uno o più creditori è finalizzato, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività d’impresa e il risultato di evitare il fallimento possa essere ragionevolmente perseguito: in tale ipotesi difetta l’intenzione di favorire il creditore soddisfatto.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ha grande rilievo per chi gestisce un’impresa in crisi. Non ogni pagamento «selettivo» alla vigilia del dissesto è bancarotta: occorre guardare allo scopo concreto del pagamento. Pagare il fornitore strategico per non bloccare la produzione, nel quadro di un tentativo ragionevole di risanamento, è cosa diversa dal premiare un creditore amico. La linea di confine, però, è sottile e di fatto, ed è prudente documentare la logica di continuità aziendale che giustifica le scelte di pagamento. Vedi anche la sezione Codice Penale.

Fonti

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Domande frequenti

Pagare un fornitore prima del fallimento è sempre bancarotta preferenziale?

No. Serve il dolo specifico di favorire quel creditore a danno degli altri. Se il pagamento mira soprattutto a salvare l'impresa e a evitare il fallimento, ragionevolmente perseguibile, il dolo manca.

Cosa significa «par condicio creditorum»?

È il principio di parità di trattamento dei creditori nelle procedure concorsuali: la bancarotta preferenziale lo tutela punendo i pagamenti che, alterandolo, favoriscono intenzionalmente alcuni creditori.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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