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Materia: Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) / reati societari · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 15 giugno 2022, n. 23401
- L’idoneità del modello organizzativo non si giudica «col senno di poi»: si valuta con un giudizio prognostico ex ante, riferito al momento del fatto.
- Il fatto che il reato sia stato commesso non dimostra, da solo, che il modello fosse inadeguato.
- Se i vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente un modello idoneo, l’ente non risponde: scatta l’esimente prevista dalla legge.
Il caso
A una grande società viene contestato l’illecito amministrativo dipendente da un reato societario (manipolazione del mercato, art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) commesso dai vertici, accusati di aver comunicato al mercato informazioni non veritiere. La società aveva però adottato un modello organizzativo. Il punto: quel modello era idoneo a prevenire reati di quel tipo? E la condotta degli amministratori poteva considerarsi un’elusione fraudolenta del modello, tale da liberare l’ente?
La decisione
La Corte fissa il metodo di valutazione dell’idoneità del modello. Il giudizio non può essere ex post — non si può concludere che il modello era inadeguato solo perché il reato è stato commesso — ma deve essere prognostico ed ex ante: occorre chiedersi se, al momento dei fatti, quel modello apparisse ragionevolmente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La Corte valorizza inoltre l’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001: l’ente non risponde se prova che il reato è stato reso possibile dall’elusione fraudolenta del modello da parte dei soggetti apicali (il cosiddetto management override). Quando i vertici aggirano in modo ingannevole presidi di per sé adeguati, il reato non è espressione di un difetto organizzativo dell’ente, ma del comportamento fraudolento individuale. Su questa base la Cassazione conferma l’esclusione della responsabilità della società.
Il principio di diritto
L’idoneità del modello organizzativo va accertata con un giudizio prognostico ex ante, riferito al momento del fatto e non inferito dall’avvenuta commissione del reato; ricorrendo un modello idoneo, l’ente va esente da responsabilità se il reato è stato commesso dai vertici eludendo fraudolentemente i presidi organizzativi.
Implicazioni pratiche
La sentenza è un punto di riferimento per chi costruisce e «collauda» i modelli 231. Due i messaggi operativi. Primo: il modello va giudicato sulla sua qualità preventiva al momento dei fatti, non sull’esito; un modello serio non diventa inadeguato per il solo fatto che qualcuno l’ha violato. Secondo: l’esimente da elusione fraudolenta non è automatica — presuppone presidi realmente idonei e un organismo di vigilanza dotato di poteri effettivi — ma offre all’ente una difesa concreta quando i vertici hanno deliberatamente aggirato i controlli. Vedi anche la sezione Codice Penale.
Domande frequenti
Se il reato è stato commesso, vuol dire che il modello 231 era inadeguato?
No. Per la Cassazione l’idoneità si valuta ex ante: il solo fatto che il reato sia avvenuto non dimostra che il modello fosse inadeguato. Conta se, al momento dei fatti, era ragionevolmente idoneo a prevenirlo.
Che cos’è l’elusione fraudolenta del modello?
È l’aggiramento ingannevole dei presidi organizzativi da parte dei vertici (management override): se ricorre, l’ente con un modello idoneo non risponde del reato commesso dai suoi apicali.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 15 giugno 2022, n. 23401, caso «Impregilo».
- Artt. 6, 7 e 25-ter del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
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