Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Privacy e dati personali / sanzioni del Garante · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 8 luglio 2025, n. 18583
- Il procedimento sanzionatorio del Garante si articola in due fasi: una pre-istruttoria/istruttoria, senza termini perentori, e una sanzionatoria in senso proprio.
- La contestazione della violazione deve avvenire entro un termine perentorio (120 giorni) che decorre dall’accertamento degli illeciti, non dalla mera acquisizione di elementi o dalla notizia del fatto.
- Il superamento del termine perentorio consuma il potere sanzionatorio e può portare all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione in sede di opposizione.
Il caso
Il Garante per la protezione dei dati personali contesta una serie di violazioni e irroga una sanzione di rilevante importo a una grande società per il trattamento dei dati a fini di telemarketing. La società propone opposizione all’ordinanza-ingiunzione lamentando, tra l’altro, il ritardo con cui la violazione è stata contestata. Si pone così il problema della natura dei termini del procedimento sanzionatorio: sono ordinatori o perentori?
La decisione
Le Sezioni Unite distinguono nettamente due fasi del procedimento. La prima, pre-istruttoria e istruttoria, è volta all’accertamento dei fatti e non è soggetta a termini perentori: l’Autorità può svolgere le indagini necessarie a ricostruire la violazione. La seconda, propriamente sanzionatoria, è invece scandita da un termine perentorio — individuato in 120 giorni — per la contestazione/notificazione della violazione all’interessato.
Il punto decisivo è l’individuazione del dies a quo: il termine decorre dal momento in cui la violazione può dirsi effettivamente accertata, cioè compiutamente ricostruita nei suoi elementi, e non dal semplice momento in cui l’Autorità ha acquisito i primi elementi o ha avuto notizia del fatto. Una volta concluso l’accertamento, però, l’inerzia oltre il termine perentorio consuma il potere sanzionatorio, con conseguente illegittimità della sanzione tardiva.
Il principio di diritto
Nel procedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali la fase istruttoria non soggiace a termini perentori, mentre la contestazione della violazione deve intervenire entro il termine perentorio di legge, decorrente dall’effettivo accertamento dell’illecito; il suo superamento determina la consumazione del potere sanzionatorio e l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione.
Implicazioni pratiche
Chi riceve un’ordinanza-ingiunzione del Garante e intende opporsi dovrebbe sempre ricostruire la cronologia del procedimento: quando l’accertamento si è concluso e quando la violazione è stata contestata. Se tra i due momenti è trascorso più del termine perentorio, la sanzione può essere annullata. Resta cruciale anche rispettare i propri termini: l’opposizione va proposta nei tempi di legge, perché l’inerzia rende definitiva l’ingiunzione. Approfondimenti nelle sezioni Codice della Privacy e GDPR.
Domande frequenti
Il Garante può sanzionare senza limiti di tempo?
No. Secondo le Sezioni Unite la contestazione della violazione è soggetta a un termine perentorio; se è superato, il potere sanzionatorio si consuma e la sanzione è illegittima.
Da quando decorre il termine per contestare la violazione?
Dall’effettivo accertamento dell’illecito, cioè da quando è compiutamente ricostruito, non dalla semplice acquisizione di primi elementi o dalla notizia del fatto.
Cosa conviene verificare per opporsi all’ordinanza-ingiunzione?
La tempistica del procedimento: la data di conclusione dell’accertamento e quella di contestazione. Un ritardo oltre il termine perentorio è un motivo di annullamento.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 8 luglio 2025, n. 18583.
- Art. 166 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) e Reg. UE 2016/679 (GDPR); principi sui termini del procedimento sanzionatorio (L. 24 novembre 1981, n. 689).
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