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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Registro e altri tributi / agevolazione prima casa · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2351
- L’agevolazione «prima casa» si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale.
- L’elenco delle categorie catastali della nota II-bis (C/2, C/6, C/7) non è tassativo: limita solo a una unità per categoria il beneficio, ma non restringe la nozione civilistica di pertinenza.
- Conta il vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c.: il bene durevolmente destinato al servizio o ornamento dell’abitazione (ad esempio il giardino) gode dell’agevolazione.
Il caso
Insieme all’abitazione acquistata con l’agevolazione «prima casa» il contribuente acquista anche un’area adibita a giardino, funzionalmente al servizio dell’abitazione ma non rientrante nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 espressamente richiamate dalla norma fiscale. L’Agenzia delle Entrate nega l’estensione del beneficio al giardino, ritenendo l’elenco delle categorie tassativo.
La decisione
La Corte chiarisce la funzione della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. Quando la norma include tra le pertinenze agevolabili le unità classificate o classificabili in C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), limitatamente a una per ciascuna categoria, essa non restringe la nozione fiscale di pertinenza rispetto a quella civilistica: si limita a stabilire che, in presenza di più unità appartenenti a quelle categorie, una sola di esse può fruire del beneficio.
La natura pertinenziale di un bene va quindi accertata in base all’art. 817 del codice civile: è pertinenza la cosa destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Un’area a giardino stabilmente asservita all’abitazione risponde a questa definizione e, come tale, beneficia dell’agevolazione spettante per l’immobile principale, indipendentemente dalla sua classificazione catastale.
Il principio di diritto
L’agevolazione «prima casa» si applica anche all’acquisto di beni che costituiscano pertinenza dell’abitazione ai sensi dell’art. 817 c.c.: l’elenco delle categorie C/2, C/6 e C/7 contenuto nella nota II-bis non è tassativo né esaustivo, ma vale solo a limitare a una unità per categoria il beneficio in presenza di più pertinenze omogenee.
Implicazioni pratiche
Chi acquista la prima casa unitamente a aree o locali accessori — un giardino, una corte, uno spazio di servizio — può rivendicare l’estensione dell’agevolazione anche quando il bene non rientri nelle categorie C/2, C/6 o C/7, purché sussista un vincolo pertinenziale effettivo e durevole con l’abitazione. È opportuno far emergere tale destinazione già nell’atto di acquisto, perché l’agevolazione segue la funzione concreta del bene, non la sua etichetta catastale. Vedi la sezione Imposta di Registro.
Domande frequenti
Il giardino acquistato con la casa gode dell’agevolazione prima casa?
Sì, se costituisce pertinenza dell’abitazione ai sensi dell’art. 817 c.c., cioè è durevolmente destinato al suo servizio o ornamento, anche se non rientra nelle categorie C/2, C/6 o C/7.
L’elenco C/2, C/6 e C/7 della norma sulla prima casa è tassativo?
No. Secondo la Cassazione quell’elenco non esclude le altre pertinenze: serve solo a consentire una sola unità agevolata per ciascuna di quelle categorie quando ve ne siano più.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2351.
- Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; art. 817 del codice civile.
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