Testo dell'articoloVigente
Malattia e infortunio nel CCNL della ristorazione collettiva
Comporto crescente con l’anzianità, indennità INPS integrata dal datore, obblighi di certificato e reperibilità. E le regole proprie dell’infortunio sul lavoro, gestito dall’INAIL.
In malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto (art. 2110 c.c.), di durata crescente con l’anzianità e fissata dal CCNL. Percepisce l’indennità INPS integrata dal datore fino alla misura contrattuale, di norma decrescente. È tenuto a certificato telematico e reperibilità. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’INAIL e non si computano nel comporto malattia comune.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Malattia: conservazione del posto e comporto
Quando il lavoratore si ammala ha diritto a conservare il posto per un periodo determinato, il comporto, il cui fondamento è l’art. 2110 del Codice civile. La durata del comporto è fissata dal CCNL e di norma cresce con l’anzianità di servizio. Solo al superamento del comporto il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.
La durata puntuale del comporto (in mesi o giorni, per fascia di anzianità) è indicata nel CCNL: va letta sul testo in vigore. Il principio fisso è il diritto alla conservazione del posto entro quel limite.
Trattamento economico della malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità INPS, che il datore di lavoro integra fino alla misura prevista dal CCNL. L’integrazione contrattuale è un miglioramento rispetto al solo trattamento legale e di norma decresce per scaglioni man mano che si allunga l’assenza, sempre entro il comporto. Le prime giornate di assenza (periodo di carenza) seguono le regole di legge e contrattuali.
Tabella riepilogativa
| Evento | Indennità di base | Integrazione | Comporto |
|---|---|---|---|
| Malattia comune | INPS | Datore, fino alla misura CCNL (decrescente) | Sì, durata per anzianità (CCNL, art. 2110 c.c.) |
| Infortunio sul lavoro | INAIL | Datore, dove previsto dal CCNL | Non si computa nel comporto malattia comune |
| Malattia professionale | INAIL | Datore, dove previsto dal CCNL | Regole specifiche INAIL/CCNL |
Obblighi del lavoratore: certificato e reperibilità
In caso di malattia il lavoratore deve:
- avvisare tempestivamente il datore di lavoro, di norma all’inizio dell’orario;
- farsi rilasciare il certificato medico telematico e comunicare il numero di protocollo;
- rispettare la reperibilità nelle fasce orarie di controllo, salvo giustificati motivi di allontanamento.
L’assenza ingiustificata o l’irreperibilità alla visita di controllo possono avere conseguenze disciplinari ed economiche.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio occorso in occasione del lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’INAIL, con un’indennità giornaliera; il datore integra dove previsto dal CCNL. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro non si computa nel comporto per malattia comune. Nella ristorazione collettiva sono frequenti i rischi tipici della cucina (ustioni, tagli, scivolamenti): la corretta denuncia all’INAIL è essenziale.
Malattia, infortunio e cambio appalto
Il lavoratore assente per malattia o infortunio al momento del cambio appalto conserva le proprie tutele: rientra tra il personale considerato dalla clausola sociale (se addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi) e l’anzianità riconosciuta rileva anche per il calcolo del comporto. È un punto da verificare nel passaggio.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nella ristorazione collettiva?
Come è retribuita la malattia?
Cosa devo fare quando mi ammalo?
L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nella ristorazione collettiva - mense, catering, servizi in appalto - malattia e infortunio incidono su un'organizzazione spesso strutturata su appalti e turni, dove l'assenza del singolo va gestita garantendo la continuita del servizio senza sacrificare i diritti del lavoratore. La disciplina poggia sull'art. 2110 c.c., che sospende la prestazione conservando il rapporto entro il periodo di comporto, e si completa con le previsioni del CCNL.
Il comporto e la conservazione del posto
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto fissato dal CCNL. Entro quel termine il rapporto e sospeso: il licenziamento intimato per la sola malattia, in costanza di comporto, e illegittimo. Il comporto puo essere secco o per sommatoria, con regole di computo da verificare sul contratto di settore.
Il superamento del comporto
Solo superato il periodo di comporto il datore puo recedere, e deve collegare espressamente il recesso a tale superamento. Il licenziamento intimato prima, anche a fronte di malattia prolungata, e illegittimo. Il superamento deve essere effettivo al momento del recesso, non solo prevedibile.
Carenza e indennita di malattia
L'indennita economica di malattia INPS non copre i giorni di carenza iniziali, di regola a carico del datore secondo il CCNL. Dal giorno successivo l'indennita si attiva con percentuali crescenti. Le misure e le modalita concrete vanno lette nelle circolari INPS aggiornate.
L'integrazione contrattuale
Il CCNL Ristorazione Collettiva prevede un'integrazione a carico del datore che, sommata all'indennita INPS, riduce la perdita economica del lavoratore malato entro limiti temporali definiti. Percentuali e tetti si leggono nelle tabelle del CCNL vigente.
Infortunio e tutela INAIL
L'infortunio sul lavoro segue il regime INAIL, con decorrenza e modalita proprie di indennizzo e tutela del danno biologico. Anche per l'infortunio opera la conservazione del posto ex art. 2110 c.c., spesso con comporto distinto. Nella ristorazione collettiva - ambienti con cucine, attrezzature e movimentazione - la corretta qualificazione dell'evento e rilevante.
Appalti, cambio gestione e continuita delle tutele
Il settore e segnato da appalti e cambi di gestione. In tali passaggi vanno presidiate la continuita del rapporto e delle tutele del lavoratore in malattia o infortunio, secondo le clausole sociali del CCNL e i principi di legge. Restano fermi gli obblighi di comunicazione tempestiva dell'assenza e di trasmissione della certificazione.
Domande frequenti
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, finche non e superato il periodo di comporto previsto dal CCNL. In costanza di comporto il licenziamento per malattia e illegittimo.
Chi paga i giorni di carenza?
Di regola gravano sul datore secondo il CCNL; dal giorno successivo si attiva l'indennita INPS con percentuali crescenti.
L'infortunio sul lavoro e come la malattia?
No. E indennizzato dall'INAIL con regole proprie e spesso un comporto distinto, fermo restando la conservazione del posto ex art. 2110 c.c.
Cosa succede in caso di cambio appalto?
Vanno garantite continuita del rapporto e delle tutele secondo le clausole sociali del CCNL e i principi di legge, anche per chi e in malattia.
Dove trovo la durata del comporto?
Nelle tabelle del CCNL Ristorazione Collettiva vigente, che distingue comporto secco e per sommatoria.