Testo dell'articoloVigente
Materia: Reddito d’impresa / costi da reato e operazioni inesistenti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, 5 marzo 2025, n. 5905
- I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti (fattura emessa da un soggetto diverso dal reale fornitore) sono deducibili se realmente sostenuti, inerenti e documentati.
- L’indeducibilità prevista dall’art. 14, comma 4-bis, della legge 537/1993 colpisce solo i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento del reato.
- Senza l’esercizio dell’azione penale, il giudice tributario non può negare la deduzione: deve verificare la riferibilità della condotta, non accertare in proprio il reato.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate disconosce la deduzione di costi documentati da fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti (beni effettivamente ricevuti, ma da un fornitore diverso da quello indicato in fattura), invocando l’indeducibilità dei costi da reato. Il contribuente sostiene che i costi sono stati realmente sostenuti.
La decisione
La Corte ribadisce la distinzione fondamentale. Dopo la modifica dell’art. 14, comma 4-bis, della legge 537/1993 (operata dal D.L. 16/2012), l’indeducibilità riguarda soltanto i costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi. I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, invece, non sono di per sé indeducibili: l’acquirente può dedurli se sono stati effettivamente sostenuti e rispettano i requisiti di inerenza, competenza, certezza e determinabilità, anche quando fosse consapevole della frode (salvo che i costi siano serviti direttamente a commettere il reato).
Sul piano processuale, poi, la Corte precisa che, in assenza dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, il giudice tributario non può negare la deduzione: deve limitarsi a verificare se la condotta oggetto del giudizio sia riferibile a quella penalmente rilevante, senza poter accertare autonomamente l’esistenza del reato.
Il principio di diritto
L’indeducibilità di cui all’art. 14, comma 4-bis, della legge 537/1993 concerne i soli costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi; i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili se effettivamente sostenuti e inerenti, e il giudice tributario non può disconoscerli sostituendosi all’accertamento penale.
Implicazioni pratiche
Chi riceve un recupero di costi per operazioni soggettivamente inesistenti deve distinguere i due piani: ai fini IVA la detrazione può essere negata in caso di consapevolezza della frode; ai fini delle imposte sui redditi, invece, i costi realmente sostenuti restano deducibili, salvo che siano serviti direttamente a commettere il reato. Decisivo provare l’effettività della spesa (pagamenti, ricezione dei beni, inerenza). Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
I costi delle fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili?
Sì, ai fini delle imposte sui redditi, se realmente sostenuti e inerenti, anche in caso di consapevolezza della frode: l’indeducibilità colpisce solo i costi direttamente utilizzati per commettere il reato. La detrazione IVA segue invece regole più severe.
Il giudice tributario può negare i costi se non c’è un processo penale?
No. Senza esercizio dell’azione penale il giudice tributario non può disconoscere la deduzione: deve solo verificare la riferibilità della condotta, non accertare da sé il reato.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 marzo 2025, n. 5905.
- Art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16); art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
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