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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Redditi d’impresa / perdite su crediti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 15 febbraio 2025, n. 3878

In sintesi
  • Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, TUIR), e non solo nell’ambito delle procedure concorsuali.
  • Un accordo transattivo che documenta la situazione creditoria compromessa e la scelta di accettare una somma inferiore costituisce di per sé un elemento certo e preciso.
  • Non è necessario aver esperito ogni azione esecutiva né ottenuto una pronuncia di insolvenza del debitore.

Il caso

Un’impresa deduce una perdita su crediti dopo aver concluso un accordo transattivo con cui ha accettato un pagamento inferiore al valore nominale del credito, per chiudere la pendenza. L’ufficio nega la deduzione, ritenendo mancanti gli elementi certi e precisi, in assenza di azioni esecutive o di una dichiarazione di insolvenza.

La decisione

La Corte accoglie la posizione del contribuente. L’art. 101, comma 5, del TUIR consente la deduzione delle perdite su crediti quando risultano da elementi certi e precisi: una categoria che non è limitata alle procedure concorsuali. Un accordo transattivo che attesti la compromissione del credito e la convenienza economica ad accettare una somma ridotta per chiudere la vicenda integra di per sé tali elementi.

Non è quindi indispensabile che il creditore dimostri di aver esperito ogni azione esecutiva o di aver ottenuto una declaratoria di insolvenza del debitore. La Corte distingue inoltre le perdite su crediti dalle sopravvenienze passive: queste ultime presuppongono la corrispondenza con una posta attiva rilevata in un precedente esercizio, e seguono una logica differente.

Il principio di diritto

Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi, che possono derivare anche da un accordo transattivo documentante la compromissione del credito, senza che sia necessario l’esperimento di ogni azione esecutiva o una pronuncia di insolvenza del debitore.

Implicazioni pratiche

L’impresa può dedurre la perdita derivante da una transazione senza dover prima «inseguire» il debitore con azioni esecutive, purché documenti l’effettiva inesigibilità (anche parziale) del credito e la razionalità economica della scelta. Attenzione a due profili: la perdita va dedotta nell’esercizio di competenza (quando si manifestano gli elementi certi e precisi, non in un anno scelto a piacere) e l’operazione deve avere valide ragioni economiche, per non incorrere in contestazioni di tipo antiabuso. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Domande frequenti

Posso dedurre la perdita su un credito chiuso con una transazione?

Sì. Un accordo transattivo che documenta il credito compromesso e la scelta di accettare una somma inferiore costituisce elemento certo e preciso ai fini dell’art. 101, comma 5, TUIR.

Devo prima fare causa al debitore?

No. Non è necessario aver esperito ogni azione esecutiva o ottenuto una dichiarazione di insolvenza: contano gli elementi certi e precisi che attestano l’inesigibilità del credito.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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