Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 3878 depositata il 15 febbraio 2025 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, TUIR), e che un accordo transattivo documentante la compromissione del credito può costituire di per sé tale elemento, senza necessità di azioni esecutive o di una pronuncia di insolvenza. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Un’impresa deduce una perdita su crediti dopo aver concluso un accordo transattivo con cui ha accettato un pagamento inferiore al valore nominale del credito, per chiudere la pendenza. L’Agenzia delle Entrate nega la deduzione, ritenendo mancanti gli elementi certi e precisi, in assenza di azioni esecutive o di una dichiarazione di insolvenza del debitore. Il contribuente impugna; la controversia giunge in Cassazione.

La questione giuridica

Il nodo è se la deducibilità della perdita richieda necessariamente l’esperimento di azioni esecutive o l’apertura di una procedura concorsuale, oppure se un accordo transattivo che documenti l’inesigibilità (anche parziale) del credito e la convenienza ad accettare una somma ridotta basti a integrare gli «elementi certi e precisi» richiesti dall’art. 101, comma 5, TUIR.

La decisione e il principio di diritto

La Corte accoglie la posizione del contribuente. L’art. 101, comma 5, TUIR consente la deduzione delle perdite su crediti quando risultano da elementi certi e precisi: una categoria che non è limitata alle procedure concorsuali. Un accordo transattivo che attesti la compromissione del credito e la convenienza economica ad accettare una somma ridotta per chiudere la vicenda integra di per sé tali elementi. La scelta imprenditoriale di transigere, anche per un importo sensibilmente inferiore all’originario, non rende la perdita non deducibile, purché l’accordo esprima una valutazione imprenditoriale sostenibile, fondata su dati concreti e non su mere ipotesi.

Non è quindi indispensabile dimostrare di aver esperito ogni azione esecutiva o di aver ottenuto una declaratoria di insolvenza del debitore. La Corte distingue inoltre, sul piano sistematico, le perdite su crediti dalle sopravvenienze passive, pur ricordando che fiscalmente la sopravvenienza passiva è un «contenitore» che racchiude diverse situazioni, tra cui la perdita su crediti.

Il principio: le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi, che possono derivare anche da un accordo transattivo documentante la compromissione del credito, senza che sia necessario l’esperimento di ogni azione esecutiva o una pronuncia di insolvenza del debitore.

Quando la perdita è deducibile

Presupposto Richiesto?
Elementi certi e precisi (art. 101, c. 5) Sì (requisito generale)
Accordo transattivo che documenta la compromissione del credito Sufficiente di per sé
Esperimento di ogni azione esecutiva No
Declaratoria di insolvenza / procedura concorsuale No (è solo una delle ipotesi)
Valutazione imprenditoriale sostenibile su dati concreti

La norma commentata

Art. 101, comma 5, TUIR – disciplina la deducibilità delle perdite su crediti nel reddito d’impresa. Le perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso accordi di ristrutturazione del debito. La pronuncia chiarisce che gli elementi certi e precisi possono emergere anche da una transazione, al di fuori delle procedure concorsuali.

Conseguenze pratiche

L’impresa può dedurre la perdita derivante da una transazione senza dover prima «inseguire» il debitore con azioni esecutive, purché documenti l’effettiva inesigibilità (anche parziale) del credito e la razionalità economica della scelta. Due profili da presidiare: la perdita va dedotta nell’esercizio di competenza, quando si manifestano gli elementi certi e precisi, e l’operazione deve avere valide ragioni economiche, per non incorrere in contestazioni di tipo antiabuso.

Spunti pratici

Esempio

Tizio S.r.l. vanta un credito di 100 verso un cliente in grave difficoltà; per chiudere la vicenda transige incassando 40 e rinunciando a 60. Documentando l’accordo e la convenienza della scelta, può dedurre la perdita di 60 nell’esercizio di competenza, senza dover prima avviare un pignoramento. Caio S.r.l., che invece rinuncia al credito senza alcuna giustificazione economica verso una società del gruppo solvibile, rischia il disconoscimento della perdita.

Orientamento

La pronuncia conferma l’indirizzo che valorizza la libertà di scelta imprenditoriale nella gestione dei crediti, ammettendo la deduzione delle perdite da transazione purché ancorata a elementi oggettivi e a una valutazione economica sostenibile. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Fonti

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Domande frequenti

Posso dedurre la perdita su un credito chiuso con una transazione?

Sì. Secondo Cass. 3878/2025 un accordo transattivo che documenta il credito compromesso e la scelta di accettare una somma inferiore costituisce di per sé elemento certo e preciso ai fini dell'art. 101, comma 5, TUIR, anche fuori dalle procedure concorsuali.

Devo prima fare causa o pignorare il debitore?

No. Non è necessario aver esperito ogni azione esecutiva né ottenuto una dichiarazione di insolvenza del debitore: contano gli elementi certi e precisi che attestano l'inesigibilità, anche parziale, del credito.

Una rinuncia a gran parte del credito è comunque deducibile?

Sì, purché l'accordo esprima una valutazione imprenditoriale sostenibile, fondata su dati concreti (recuperabilità del credito, condizioni del debitore, costi dell'azione esecutiva) e non su mere ipotesi. La scelta di transigere per un importo molto inferiore non rende di per sé indeducibile la perdita.

In quale esercizio va dedotta la perdita?

Nell'esercizio di competenza, cioè quando si manifestano gli elementi certi e precisi che giustificano la perdita; non è possibile scegliere liberamente l'anno di deduzione.

Quali rischi restano sul piano fiscale?

Occorre evitare operazioni prive di valide ragioni economiche (ad esempio rinunce a crediti verso società del gruppo solvibili), che possono dar luogo a contestazioni di tipo antiabuso. La perdita deve fondarsi su una valutazione economica reale e documentata.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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