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CCNL Editoria Libraria

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Editoria Libraria: maggiorazioni

Chiusure di stampa, turni serali, magazzino nei giorni di lancio: nelle case editrici e nelle aziende grafiche il lavoro nelle ore «non ordinarie» è frequente. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è fissata dal CCNL grafici editoriali: straordinario feriale +35%, lavoro notturno +60%, lavoro festivo +60%, non cumulabili. Ecco come funziona.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono quelle del CCNL (art. 2 delle parti Operai e Impiegati): +35% lo straordinario feriale, +60% il notturno (22-5) e il festivo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assografici · AIE · ANES · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
Lavoro festivo (domenica, o giorno di riposo compensativo) +60% sulla retribuzione oraria
Lavoro domenicale con riposo in altro giorno (turni) Previo accordo con la RSU; riposo compensativo, e il giorno di riposo compensativo lavorato è festivo (+60%). Per guardiani, custodi e portieri la domenica è maggiorata del 15%
Festività coincidente con la domenica Oltre alla retribuzione mensile è dovuto un ventiseiesimo della stessa (art. 5 Impiegati)
Lavoro notturno (22-5) e straordinario Notturno +60% (turnisti: maggiorazione del 3° turno, 26%); straordinario feriale +35%; straordinario non collegato all’orario: 35% con minimo di 2 ore (diurno), 60% con minimo di 3 ore (notturno)
Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 170 (156 per il turno notturno) per gli impiegati. Fonte: CCNL grafici editoriali 19 gennaio 2021, Parte II art. 2 (operai) e Parte III artt. 2-5 (impiegati), art. 27 Parte I (turni).

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica al centro commerciale
Tizio, addetto al magazzino di una casa editrice, lavora la domenica per un lancio con riposo compensativo il martedì (turnazione concordata con la RSU). Le ore domenicali sono lavoro festivo: le ritrova nel cedolino maggiorate del 60% sulla retribuzione oraria.
Caia — festività infrasettimanale
Caia, impiegata, lavora il 25 aprile: oltre alla retribuzione mensile le spettano le ore prestate con la maggiorazione del 60%. Se invece una festività cade di domenica e non lavora, ha diritto a un ventiseiesimo della retribuzione mensile in più (art. 5 Impiegati).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No, nel CCNL grafici editoriali le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore (art. 2, Parti II e III). Per esempio, lo straordinario notturno è pagato con il 60%, non con 35% più 60%.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica nelle turnazioni previste dall’art. 27, ricevi un giorno di riposo compensativo, e quel giorno, se lavorato, è pagato come festivo (+60%).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001) e al testo del CCNL grafici editoriali del 19 gennaio 2021 (Parte I art. 27; Parti II e III art. 2); il testo integrale del rinnovo 2023 non è stato consultato.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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