Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

Dimissioni nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le dimissioni volontarie sono un atto unilaterale recettizio del lavoratore disciplinato dagli artt. 2118 e 2119 c.c.; per il recesso ordinario e' richiesto il preavviso, salvo la giusta causa.
  • Dal 2016 le dimissioni vanno rassegnate in via telematica (D.Lgs. 151/2015), con possibilita' di revoca entro sette giorni dalla trasmissione del modulo.
  • La durata del preavviso e' fissata dalle tabelle del CCNL orafi-argentieri in funzione di qualifica e anzianita'; chi non lo rispetta deve la relativa indennita' sostitutiva.
  • Nel settore orafo, caratterizzato da lavorazioni di alto valore e know-how specialistico, la corretta gestione del preavviso tutela la continuita' della produzione.
  • La giusta causa di dimissioni consente il recesso immediato senza preavviso e va sorretta da fatti che rendono impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Indice dei contenuti

Le dimissioni volontarie rappresentano l'esercizio della liberta' del lavoratore di sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel comparto orafo, argentiero e gioielliere - dove convivono manualita' artigianale di pregio e organizzazioni strutturate - la disciplina del preavviso e delle modalita' telematiche assume rilievo pratico notevole. Il commento ricostruisce gli istituti senza indicare durate o importi, da verificare sulle tabelle del CCNL vigente.

Natura giuridica delle dimissioni

Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio: producono effetto quando giungono a conoscenza del datore di lavoro. Il loro fondamento e' negli artt. 2118 e 2119 del codice civile. L'art. 2118 disciplina il recesso ordinario, subordinandolo all'obbligo di preavviso; l'art. 2119 ammette il recesso immediato per giusta causa, ossia quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. La distinzione e' centrale: solo la giusta causa esonera dal preavviso e, in capo al lavoratore, può fondare il diritto all'indennita' sostitutiva a carico del datore.

La procedura telematica e la revoca

Dal 2016 il D.Lgs. 151/2015 impone che le dimissioni e le risoluzioni consensuali siano rassegnate, a pena di inefficacia, mediante modulo telematico trasmesso con le modalita' ministeriali. La ratio e' contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Il lavoratore può revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione, sempre per via telematica: la revoca riapre il rapporto come se il recesso non fosse mai stato comunicato. Restano escluse dalla procedura telematica alcune ipotesi particolari, ad esempio le dimissioni in sede protetta.

Funzione e durata del preavviso

Il preavviso ha funzione di tutela reciproca: consente al datore di organizzare la sostituzione e al lavoratore, nel caso speculare del licenziamento, di cercare nuova occupazione. La durata e' rimessa al CCNL, che la modula in base alla qualifica e all'anzianita' di servizio; le misure precise si leggono nelle tabelle del contratto vigente. Nel settore orafo la continuita' produttiva e' particolarmente sensibile, data la presenza di lavorazioni specialistiche e di rapporti fiduciari legati al valore dei materiali trattati.

L'indennita' sostitutiva del preavviso

Quando il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, e' tenuto a corrispondere al datore un'indennita' pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Tale indennita' può essere trattenuta sulle competenze di fine rapporto. Specularmente, il datore può rinunciare al preavviso e liberare immediatamente il dimissionario. Gli importi vanno calcolati sulla base della retribuzione di riferimento e dei coefficienti applicabili, da desumere dal contratto e dalle istruzioni aggiornate, senza ricorrere a stime.

Dimissioni per giusta causa

La giusta causa di dimissioni ricorre in presenza di gravi inadempimenti datoriali - ad esempio il mancato pagamento reiterato della retribuzione o condotte lesive della dignita' del lavoratore. In tali casi il dipendente può recedere con effetto immediato, senza preavviso, e conserva il diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso a carico del datore. La sussistenza della giusta causa va valutata in concreto, alla luce della gravita' dei fatti; il lavoratore ha l'onere di indicare le ragioni del recesso, utili anche ai fini dell'accesso alle tutele previdenziali contro la disoccupazione.

Effetti sulle competenze di fine rapporto

La cessazione per dimissioni comporta la liquidazione del TFR maturato (art. 2120 c.c.), dei ratei di mensilita' aggiuntive, ferie e permessi non goduti. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno una quota della retribuzione annua secondo i criteri di legge e rivalutando il maturato. Le dimissioni, di norma, non danno accesso alle tutele contro la disoccupazione, salvo le ipotesi di giusta causa qualificata riconosciute dalla disciplina previdenziale, da verificare sulle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Come si presentano oggi le dimissioni nel settore orafo?

Dal 2016, ai sensi del D.Lgs. 151/2015, le dimissioni vanno rassegnate in via telematica tramite il modulo ministeriale; quelle comunicate solo verbalmente o per iscritto su carta sono inefficaci, salvo le ipotesi escluse dalla procedura.

Si possono revocare le dimissioni gia' inviate?

Si', entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico il lavoratore puo' revocare le dimissioni, sempre per via telematica; il rapporto prosegue come se il recesso non fosse mai avvenuto.

Quanto dura il preavviso di dimissioni per un orafo?

La durata e' stabilita dal CCNL in base a qualifica e anzianita': va letta sulle tabelle del contratto vigente. La legge si limita a imporre l'obbligo del preavviso per il recesso ordinario (art. 2118 c.c.).

Cosa succede se mi dimetto senza preavviso?

Salvo la giusta causa, il lavoratore deve al datore l'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, che puo' essere trattenuta sulle competenze di fine rapporto.

Le dimissioni danno diritto alla NASpI?

Di norma no, perche' manca lo stato di disoccupazione involontaria; un'eccezione riguarda le dimissioni per giusta causa qualificata. Le condizioni vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.