Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

Dimissioni nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni sono il recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2118 c.c. e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
  • La comunicazione telematica e' revocabile entro 7 giorni; senza di essa le dimissioni sono inefficaci, salvo le eccezioni di legge.
  • Il preavviso va rispettato per la durata fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base a livello e anzianita'; in mancanza scatta l'indennita' sostitutiva.
  • Nelle dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) il preavviso non e' dovuto e resta l'accesso alla NASpI.
  • La forma scritta o l'e-mail non bastano: senza modulo telematico la volonta' non produce effetti.
Indice dei contenuti

Le dimissioni rappresentano l'esercizio del diritto di recesso del lavoratore dal rapporto a tempo indeterminato, disciplinato in via generale dall'art. 2118 c.c. Nel settore chimico-farmaceutico, dove convivono profili tecnici di laboratorio, addetti alla produzione e figure commerciali, la corretta gestione di questo atto incide direttamente sul diritto al preavviso e sull'eventuale indennita' sostitutiva. La materia si muove su due binari: la procedura di legge, identica per tutti i settori, e i termini di preavviso, demandati alla contrattazione collettiva.

Il recesso libero e il suo limite procedurale

Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso del lavoratore e' libero nell'an: non occorre giustificarlo. ciò che la legge impone e' il rispetto del preavviso (art. 2118 c.c.) e, soprattutto, una forma vincolata. Dal 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono transitare per il modulo telematico previsto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015: la dichiarazione resa per lettera, e-mail o a voce non produce alcun effetto giuridico se non e' formalizzata in via telematica, direttamente dal lavoratore con identita' digitale o tramite un intermediario abilitato.

La revoca entro sette giorni

La procedura telematica e' stata pensata anche per tutelare il lavoratore dalle cosiddette dimissioni in bianco. Per questo la legge concede una finestra di ripensamento: entro sette giorni dalla trasmissione, le dimissioni possono essere revocate con la medesima modalita' telematica. Decorso il termine la volonta' diventa definitiva e il rapporto si avvia verso la cessazione secondo i tempi del preavviso.

Il preavviso secondo il contratto di settore

La durata del preavviso non e' fissata dal codice civile ma rinviata alla contrattazione collettiva. Le tabelle del CCNL vigente graduano i termini in funzione del livello di inquadramento e dell'anzianita' maturata: figure tecniche e quadri di laboratorio o di stabilimento conoscono di norma termini più ampi rispetto agli addetti dei livelli iniziali. Per i valori puntuali occorre sempre consultare l'articolo sul preavviso del CCNL applicato in azienda nella versione aggiornata.

L'indennita' di mancato preavviso

Se il lavoratore cessa immediatamente senza lavorare il periodo dovuto, e' tenuto a corrispondere al datore un'indennita' pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non osservato. In pratica l'importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. La regola e' speculare: anche il datore che recede senza concedere preavviso deve versarne l'equivalente economico.

La giusta causa che azzera il preavviso

L'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato quando si verifica una causa che non permette la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto: in tal caso il preavviso non e' dovuto. Per il lavoratore che si dimette per giusta causa - ad esempio per mancato pagamento delle retribuzioni - la giurisprudenza riconosce di norma l'accesso alla NASpI, trattandosi di cessazione non riconducibile a una libera scelta.

Effetti su TFR e prestazioni

Qualunque sia la via scelta, alla cessazione spettano il TFR maturato (art. 2120 c.c.), le ferie e i permessi non goduti e i ratei delle mensilita' aggiuntive. La differenza tra dimissioni ordinarie e dimissioni per giusta causa si gioca essenzialmente sull'indennita' di preavviso e sul diritto alla NASpI, non sulle competenze già maturate, che restano in ogni caso dovute.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera firmata sono valide?

No. Dal 2016 le dimissioni devono essere trasmesse con il modulo telematico previsto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015. Una lettera o un'e-mail non producono effetti se non vengono formalizzate per via telematica.

Posso cambiare idea dopo aver inviato le dimissioni?

Si', entro sette giorni dalla trasmissione e' possibile revocare le dimissioni con la stessa procedura telematica. Trascorso questo termine la decisione diventa definitiva.

Quanto preavviso devo dare?

La durata e' fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base al livello e all'anzianita'. Occorre verificare l'articolo sul preavviso del contratto applicato in azienda nella versione aggiornata.

Cosa succede se non lavoro il preavviso?

Il datore puo' trattenere l'indennita' di mancato preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, sulle competenze di fine rapporto.

Con le dimissioni per giusta causa ho diritto alla NASpI?

In linea generale si'. Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiedono preavviso e consentono di norma l'accesso alla NASpI, trattandosi di cessazione non volontaria in senso proprio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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