Indice
- I procedimenti dell'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile sui procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva (descrizione, accertamento, perizia), salvo deroghe della legge.
- Descrizione e sequestro si eseguono a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di periti e con mezzi tecnici (anche fotografici).
- Nei pubblici spettacoli non valgono le limitazioni di giorni e ore del codice di rito.
- Gli interessati possono assistere alle operazioni, anche tramite rappresentanti e tecnici di fiducia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 162 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile .
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile .
Ai fini dell' articolo 697 del codice di procedura civile , il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies , 669-undecies e 675 del codice di procedura civile .
Decorso il termine di cui all' articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo.
Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 162 D.Lgs. 42/2004 — Violazioni in materia di affissione
- Art. 162 Codice Civile: Forma delle convenzioni matrimoniali
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In sintesi
Indice dei contenuti
I procedimenti cautelari e di istruzione preventiva seguono le norme del codice di procedura civile; descrizione e sequestro si eseguono tramite ufficiale giudiziario, con periti e mezzi tecnici, con garanzie per gli interessati.
Le regole procedurali della tutela
L'art. 162 detta le regole processuali per attuare le misure di descrizione, accertamento, perizia e sequestro previste dall'art. 161. Il criterio di fondo è il rinvio al codice di procedura civile: salvo quanto diversamente disposto dalla legge sul diritto d'autore, si applicano le norme sui procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva. Si innesta così la tutela del diritto d'autore nel sistema processuale generale.
L'esecuzione tramite ufficiale giudiziario
Quanto all'attuazione concreta, descrizione e sequestro si eseguono a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più periti. La norma valorizza l'apporto tecnico: si possono impiegare mezzi di accertamento fotografici o di altra natura, indispensabili per documentare contraffazioni che spesso richiedono competenze specialistiche (informatiche, tecniche, artistiche). L'accertamento della violazione diventa così rigoroso e documentato.
L'adattamento ai pubblici spettacoli
La disciplina prevede una deroga pensata per le esibizioni dal vivo: nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e ore che il codice di procedura civile pone per atti di questa natura. È un adattamento necessario: una rappresentazione o un concerto avvengono in momenti precisi, spesso serali o festivi, e le misure di accertamento devono poter essere eseguite proprio in quei momenti, altrimenti risulterebbero inutili.
Le garanzie per gli interessati
La norma assicura il contraddittorio tecnico: gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche tramite propri rappresentanti, e a farsi assistere da tecnici di fiducia. Si garantisce così che l'accertamento avvenga in modo trasparente e verificabile da entrambe le parti. La norma contiene inoltre raccordi puntuali con specifiche disposizioni del codice di rito (in tema di descrizione e di urgenza), completando un quadro procedurale che coniuga efficacia della tutela e garanzie difensive.
Domande frequenti
Quali regole disciplinano i procedimenti dell'art. 161?
Le norme del codice di procedura civile sui procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva, salvo deroghe della legge sul diritto d'autore.
Come si eseguono descrizione e sequestro?
A mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza di periti e con mezzi tecnici di accertamento, anche fotografici.
Si possono eseguire durante uno spettacolo serale o festivo?
Sì: nei pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e ore previste dal codice di procedura civile.
Gli interessati possono assistere alle operazioni?
Sì, anche tramite propri rappresentanti, e possono farsi assistere da tecnici di fiducia.
Perché si usano periti e mezzi tecnici?
Perché l'accertamento delle contraffazioni richiede spesso competenze specialistiche e una documentazione rigorosa della violazione.