Indice
In sintesi
- Elenca gli obblighi del concessionario.
- 1) Rappresentare l'opera senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, con annuncio al pubblico di titolo, nome dell'autore e dell'eventuale traduttore o riduttore.
- 2) Lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore.
- 3) Non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti e i direttori d'orchestra e dei cori, se designati d'accordo con l'autore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 138 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il concessionario è obbligato: 1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 138 Cod. Amb. — ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività di molluschicoltura
- Art. 138 D.Lgs. 209/2005 — Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
- Art. 138 D.Lgs. 42/2004 — (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)
- Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni
- Articolo 138 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 138 Codice del Consumo: Agevolazioni e contributi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il concessionario deve rappresentare l'opera senza modifiche non consentite, annunciando al pubblico titolo, autore ed eventuale traduttore, lasciar vigilare l'autore e non cambiare senza gravi motivi gli interpreti principali concordati.
Gli obblighi di chi mette in scena l'opera
L'art. 138 elenca i doveri del concessionario, cioè di chi ha ottenuto la facoltà di rappresentare l'opera. Sono obblighi pensati a tutela dell'integrità dell'opera e del diritto morale dell'autore, che non perde il controllo sulla propria creazione per il fatto di averne concesso la rappresentazione.
Integrità e annuncio dell'autore
Il primo obbligo ha due facce. Da un lato, il concessionario deve rappresentare l'opera senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore: è la tutela dell'integrità dell'opera, che non può essere alterata arbitrariamente nella messa in scena. Dall'altro, deve annunciare al pubblico, nelle forme d'uso, il titolo dell'opera, il nome dell'autore e quello dell'eventuale traduttore o riduttore: è il rispetto del diritto di paternità, che impone di far conoscere agli spettatori chi ha creato l'opera.
La vigilanza dell'autore
Il secondo obbligo è significativo: il concessionario deve lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore. L'autore conserva cioè il diritto di sorvegliare la messa in scena, verificando che l'opera sia rappresentata fedelmente e correttamente. È una prerogativa che riflette il legame personale tra l'autore e l'opera, particolarmente intenso nello spettacolo dal vivo, dove ogni rappresentazione è un atto creativo a sé.
La stabilità degli interpreti
Il terzo obbligo riguarda gli interpreti: il concessionario non può mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti e i direttori d'orchestra e dei cori, quando questi siano stati designati d'accordo con l'autore. La scelta degli interpreti incide profondamente sulla resa dell'opera, e se l'autore ha partecipato a quella scelta, ha interesse a che venga rispettata. Solo gravi motivi giustificano un cambiamento. Nel complesso, l'art. 138 assicura che la rappresentazione resti fedele alla volontà e alla visione dell'autore.
Domande frequenti
Il concessionario può modificare l'opera nella messa in scena?
No: deve rappresentarla senza aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore.
Va annunciato il nome dell'autore?
Sì: occorre annunciare al pubblico, nelle forme d'uso, titolo, autore ed eventuale traduttore o riduttore.
L'autore può sorvegliare la rappresentazione?
Sì: il concessionario deve lasciar vigilare la rappresentazione dall'autore.
Si possono cambiare gli interpreti principali?
Non senza gravi motivi, se erano stati designati d'accordo con l'autore.
Qual è la finalità di questi obblighi?
Tutelare l'integrità dell'opera e il diritto morale dell'autore, garantendo una rappresentazione fedele alla sua volontà.