Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 100 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Il titolo dell'opera, quando la individua, non può essere riprodotto su altra opera senza il consenso dell'autore.
  • Il divieto non vale per opere di specie o carattere così diversi da escludere ogni possibilità di confusione.
  • Stessa tutela per le rubriche usate in modo costante da individuare il contenuto caratteristico di una pubblicazione periodica.
  • Il titolo di giornali, riviste o periodici non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie se non sono decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione.
Indice dei contenuti

Il titolo di un'opera che la individua non può essere usato su un'altra opera senza il consenso dell'autore, salvo che si tratti di opere talmente diverse da escludere ogni confusione; regole anche per rubriche e testate.

La tutela del titolo dell'opera

L'art. 100 protegge un elemento spesso sottovalutato ma di grande rilievo commerciale: il titolo. Quando il titolo individua l'opera - cioè la identifica agli occhi del pubblico - non può essere riprodotto su un'altra opera senza il consenso dell'autore. Si evita così che il valore identificativo e attrattivo di un titolo affermato venga sfruttato da terzi per opere diverse.

Il criterio della confondibilità

Il divieto non è assoluto: non si estende a opere di specie o carattere così diversi da escludere ogni possibilità di confusione. È il criterio cardine: ciò che la norma vuole impedire è l'inganno del pubblico. Se due opere appartengono a generi del tutto distanti, tali da non poter essere confuse, lo stesso titolo può coesistere. La tutela è quindi funzionale a evitare la confusione, non a creare un monopolio assoluto sulla parola.

Le rubriche delle pubblicazioni periodiche

La protezione si estende alle rubriche: quando una rubrica è usata in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto di una pubblicazione periodica, la sua riproduzione è vietata alle stesse condizioni del titolo. Si tutela l'identità editoriale costruita nel tempo attorno a un nome di rubrica riconoscibile.

Le testate giornalistiche e il termine biennale

Una regola specifica riguarda il titolo di giornali, riviste e periodici: non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere finché non siano decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione. La testata conserva quindi una protezione per un periodo dopo la chiusura, a evitare che un nome ancora vivo nella memoria del pubblico sia subito ripreso da altri. La tutela del titolo dialoga, su questi temi, con la disciplina dei segni distintivi e della concorrenza.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - Il titolo ripreso

Un editore intitola un nuovo romanzo esattamente come un'opera nota dello stesso genere, in modo da generare confusione nel pubblico. L'art. 100 lo vieta: il titolo che individua l'opera non può essere riprodotto su altra opera dello stesso ambito senza consenso.

Esempio 2 - La testata cessata

Un giornale chiude le pubblicazioni. Un altro editore vuole usarne subito il titolo per una testata analoga. Deve attendere: il titolo non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie prima che siano decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione.

Domande frequenti

Il titolo di un'opera è protetto?

Sì, quando individua l'opera: non può essere riprodotto su altra opera senza il consenso dell'autore.

Si può usare lo stesso titolo per opere diverse?

Sì, se le opere sono di specie o carattere così diversi da escludere ogni possibilità di confusione per il pubblico.

Sono tutelate anche le rubriche?

Sì: le rubriche usate in modo costante da individuare il contenuto caratteristico di una pubblicazione periodica godono della stessa tutela.

Per quanto è protetto il titolo di un giornale dopo la chiusura?

Non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie finché non siano decorsi due anni dalla cessazione della pubblicazione.

Qual è lo scopo della tutela del titolo?

Evitare la confusione del pubblico e lo sfruttamento del valore identificativo di un titolo affermato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.