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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Sono artisti interpreti ed esecutori attori, cantanti, musicisti, ballerini, doppiatori e chiunque rappresenti, canti, reciti o esegua opere dell'ingegno (tutelate o di dominio pubblico).
  • Hanno, indipendentemente dalla retribuzione per le prestazioni dal vivo, il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle prestazioni.
  • Diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione (diretta o indiretta, temporanea o permanente) delle fissazioni.
  • Diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione on demand, e la diffusione via etere o satellite delle prestazioni dal vivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 80 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone , inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. 53 2.

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.

Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'ari. 73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ; 53 e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

II diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi.

Ogni patto contrario è nullo.

In difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati , detto compenso è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . 53 3 .

I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Sono artisti interpreti ed esecutori attori, cantanti, musicisti, ballerini, doppiatori e chiunque rappresenti, canti, reciti o esegua opere dell'ingegno (tutelate o di dominio pubblico).
  • Hanno, indipendentemente dalla retribuzione per le prestazioni dal vivo, il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle prestazioni.
  • Diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione (diretta o indiretta, temporanea o permanente) delle fissazioni.
  • Diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione on demand, e la diffusione via etere o satellite delle prestazioni dal vivo.
Indice dei contenuti

Sono artisti interpreti ed esecutori attori, cantanti, musicisti, ballerini e doppiatori; hanno il diritto esclusivo di autorizzare fissazione, riproduzione e comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni.

Chi sono gli artisti interpreti ed esecutori

L'art. 80 apre la disciplina di una categoria fondamentale di titolari di diritti connessi: gli artisti interpreti ed esecutori. La definizione è ampia e comprende attori, cantanti, musicisti, ballerini e - espressamente - i doppiatori, oltre a chiunque rappresenti, canti, reciti, declami o esegua in qualunque modo opere dell'ingegno. Non importa che l'opera sia ancora tutelata o già di dominio pubblico: ciò che conta è la prestazione artistica dell'interprete.

Diritti autonomi dalla retribuzione

Un punto centrale: i diritti dell'artista sono indipendenti dall'eventuale retribuzione spettante per le prestazioni dal vivo. Significa che essere pagati per un'esibizione non esaurisce i diritti sull'utilizzo delle registrazioni: sono due piani distinti. L'artista conserva un controllo esclusivo sullo sfruttamento successivo della propria prestazione.

Fissazione e riproduzione

L'artista ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie prestazioni - cioè la loro registrazione - e la riproduzione di tali fissazioni, in qualunque modo o forma, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte. È una formulazione modernizzata che copre ogni tecnologia di registrazione e copia, compresa quella digitale.

Comunicazione al pubblico e on demand

Infine, l'artista controlla la comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni dal vivo in qualsiasi forma, inclusa la messa a disposizione in modo che ciascuno possa accedervi quando e dove vuole (la fruizione on demand), nonché la diffusione via etere e satellite. Restano fermi alcuni limiti specifici, ad esempio per le prestazioni rese in funzione di una radiodiffusione. Nel complesso, l'art. 80 assicura all'interprete un fascio di diritti esclusivi paralleli a quelli dell'autore.

Domande frequenti

Chi è artista interprete o esecutore?

Attori, cantanti, musicisti, ballerini, doppiatori e chiunque rappresenti, reciti o esegua opere dell'ingegno, tutelate o di dominio pubblico.

Essere pagati per l'esibizione esaurisce i diritti?

No: i diritti dell'artista sono indipendenti dalla retribuzione per le prestazioni dal vivo.

Quali diritti esclusivi ha l'artista?

Autorizzare la fissazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico (anche on demand, via etere o satellite) delle proprie prestazioni.

Anche eseguire un'opera di dominio pubblico è protetto?

Sì: la prestazione artistica è tutelata anche se l'opera eseguita non è più coperta dal diritto d'autore.

Il doppiatore è un artista interprete?

Sì, è espressamente incluso nella categoria dall'art. 80.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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