Indice
In sintesi
- Il produttore di fonogrammi può opporsi a che l'utilizzazione prevista dagli artt. 73 e 73-bis avvenga in condizioni tali da arrecare grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
- Su richiesta dell'interessato, il Ministero competente può, in attesa della decisione del giudice, autorizzare comunque l'utilizzazione.
- Il Ministero procede con accertamenti tecnici e dispone quanto serve per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'uso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 74 L. 184/1983: Riconoscimento di figlio da persona coniugata
- Art. 74 Reg. (UE) 2024/1689 — Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
- Art. 74 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 74 D.Lgs. 159/2011 — Reati del pubblico ufficiale
- Art. 74 D.Lgs. 209/2005 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
- Art. 74 D.Lgs. 42/2004 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il produttore può opporsi a un'utilizzazione dei fonogrammi che arrechi grave pregiudizio ai suoi interessi industriali; il Ministero competente può intanto autorizzarne l'uso, in attesa della decisione del giudice.
Un contrappeso al diritto di compenso
L'art. 74 completa la disciplina del compenso (art. 73) con una tutela difensiva a favore del produttore. Se l'utilizzazione dei fonogrammi avviene in condizioni che recano un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali, il produttore può opporsi. Il diritto al compenso, in altre parole, non si traduce in un obbligo di subire qualunque modalità di sfruttamento: c'è un limite a tutela dell'investimento.
Il presupposto: il grave pregiudizio industriale
La soglia è alta e ben definita: non basta un disagio qualsiasi, occorre un grave pregiudizio agli interessi industriali del produttore. È un criterio che àncora l'opposizione a ragioni economiche serie e concrete, evitando che lo strumento sia usato in modo pretestuoso per bloccare utilizzazioni legittime.
Il ruolo del Ministero
La norma prevede un meccanismo di composizione provvisoria. Su richiesta dell'interessato, il Ministero competente - in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria - può autorizzare comunque l'utilizzazione dei fonogrammi, previi accertamenti tecnici, disponendo se occorre quanto necessario a eliminare le cause che turbano la regolarità dell'uso. Si evita così la paralisi: l'opposizione del produttore non blocca automaticamente l'attività in attesa del giudizio.
L'equilibrio tra interessi
L'articolo bilancia due esigenze: da un lato la tutela del produttore contro usi pregiudizievoli, dall'altro l'interesse a non interrompere le utilizzazioni in attesa della pronuncia definitiva. L'intervento amministrativo ha funzione cautelare e tecnica, mentre la decisione di merito resta affidata al giudice.
Domande frequenti
Il produttore può opporsi all'uso dei suoi fonogrammi?
Sì, se l'utilizzazione avviene in condizioni che arrecano un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
Basta un danno qualsiasi per opporsi?
No: la legge richiede un grave pregiudizio agli interessi industriali, non un disagio generico.
L'opposizione blocca subito l'utilizzazione?
Non automaticamente: il Ministero competente può autorizzare l'uso in via provvisoria, in attesa della decisione del giudice.
Cosa fa il Ministero in concreto?
Procede ad accertamenti tecnici e dispone quanto necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Chi decide nel merito la controversia?
L'autorità giudiziaria; l'intervento del Ministero ha carattere provvisorio e tecnico.