In sintesi
L'articolo 200 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina l'opposizione di terzo, un mezzo di impugnazione straordinario che consente a soggetti rimasti estranei al giudizio di contestare una sentenza che pregiudica i loro diritti. Il comma 1 prevede l'opposizione ordinaria del terzo: chiunque veda lesi i propri diritti da una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone, può proporre opposizione. Il comma 2 disciplina invece l'opposizione revocatoria degli aventi causa e dei creditori di una parte, esperibile quando la sentenza è frutto di dolo o collusione in danno loro.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 200 D.Lgs. 174/2016 — Casi di opposizione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
Stesso numero, altri codici
- Art. 200 Cod. Amb. — organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- Art. 200 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
- Art. 200 Codice Civile: Locazioni
- Articolo 200 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 200 C.d.S.: Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
- Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'opposizione di terzo nel processo contabile: inquadramento sistematico
L'opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione straordinario, disciplinato nel Codice di giustizia contabile agli articoli 200 e 201. Essa introduce un'eccezione al principio del giudicato tra le parti: la sentenza ha efficacia vincolante solo tra i soggetti che hanno partecipato al giudizio, ma può proiettare effetti pregiudizievoli su terzi rimasti estranei al processo. In queste ipotesi, la tutela del terzo è garantita attraverso il rimedio dell'opposizione.
Nel processo contabile, l'opposizione di terzo assume una rilevanza pratica significativa nei giudizi di responsabilità erariale in cui possono essere coinvolti più soggetti con posizioni giuridiche interconnesse: coobbligati solidali non citati, garanti, aventi causa dell'amministrazione o dell'obbligato. La norma si ispira all'articolo 404 del codice di procedura civile, adattandolo alle specificità del rito contabile.
L'opposizione ordinaria del terzo (comma 1)
Il comma 1 dell'articolo 200 disciplina l'opposizione del terzo in senso proprio: un soggetto completamente estraneo al giudizio — che non era parte né come attore né come convenuto — può impugnare la sentenza pronunciata inter alios quando essa pregiudica i suoi diritti. Il presupposto è il pregiudizio giuridico, non meramente economico o di fatto: la sentenza deve incidere direttamente su diritti soggettivi o posizioni giuridiche qualificate del terzo, non limitarsi a produrre effetti riflessi che il terzo avrebbe potuto autonomamente contrastare.
La sentenza impugnabile deve essere «passata in giudicato o comunque esecutiva»: l'opposizione di terzo è quindi un rimedio successivo al passaggio in giudicato, a differenza dell'appello e della revocazione che presuppongono una sentenza non ancora definitiva (almeno di regola). Questa caratteristica rende l'opposizione di terzo uno strumento eccezionale, azionabile quando gli ordinari mezzi di impugnazione non sono disponibili per il terzo.
L'opposizione revocatoria degli aventi causa e creditori (comma 2)
Il comma 2 prevede una seconda forma di opposizione, denominata tradizionalmente «opposizione revocatoria» o «opposizione per dolo o collusione». I legittimati sono più ristretti rispetto al comma 1: possono proporre questa opposizione soltanto gli aventi causa e i creditori di una delle parti. Il presupposto sostanziale è che la sentenza sia «l'effetto di dolo o collusione» in danno degli opponenti: le parti del giudizio originario si sarebbero accordate per ottenere una sentenza che danneggi fraudolentemente i terzi (tipicamente creditori o successori).
Nel processo contabile, questo rimedio può trovare applicazione, ad esempio, quando il convenuto e il procuratore regionale si accordino fraudolentemente per ottenere una sentenza di proscioglimento che, stabilendo l'assenza di responsabilità, pregiudichi le ragioni dell'erario o di enti creditori.
Il pregiudizio come requisito dell'opposizione ordinaria
Per l'opposizione di cui al comma 1, il terzo deve dimostrare che la sentenza pronunciata tra le parti gli arreca pregiudizio. Il pregiudizio deve essere diretto e attuale: non è sufficiente un interesse generico o una possibile ripercussione futura. Ad esempio, un coobbligato solidale non citato nel giudizio originario può subire pregiudizio se la sentenza accerta la responsabilità in modo da precludere future eccezioni che egli avrebbe potuto opporre; un terzo titolare di diritti reali su beni oggetto di sequestro o esecuzione può parimenti agire in opposizione.
Rapporto con gli altri mezzi di impugnazione
L'opposizione di terzo si affianca alla revocazione (articolo 202) come mezzo di impugnazione straordinario. La differenza fondamentale è soggettiva: la revocazione è proposta da una delle parti del giudizio originario, l'opposizione da un terzo. Entrambi i rimedi mirano a correggere sentenze che, per ragioni diverse, non possono essere lasciate definitivamente in vigore. L'opposizione di terzo non è invece alternativa all'appello: quest'ultimo è un mezzo ordinario riservato alle parti del giudizio di primo grado.
Forme e procedimento dell'opposizione
Il procedimento per la proposizione e la trattazione dell'opposizione di terzo è disciplinato dall'articolo 201, al quale si rinvia. In sintesi, l'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, con l'indicazione degli elementi identificativi del ricorrente, della sentenza impugnata e, nel caso del comma 2, della data in cui il terzo ha avuto conoscenza del dolo o della collusione e dei relativi mezzi di prova.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può proporre opposizione di terzo nel processo contabile?
Qualsiasi terzo estraneo al giudizio i cui diritti siano pregiudicati dalla sentenza (comma 1); oppure, per dolo o collusione, gli aventi causa e i creditori di una delle parti (comma 2).
Contro quali sentenze si può proporre opposizione di terzo?
Contro sentenze passate in giudicato o comunque esecutive pronunciate tra altre persone, ai sensi dell'articolo 200, comma 1.
Qual è la differenza tra opposizione ordinaria e opposizione revocatoria del terzo?
L'opposizione ordinaria (comma 1) tutela qualsiasi terzo pregiudicato dalla sentenza; l'opposizione revocatoria (comma 2) è riservata agli aventi causa e ai creditori e richiede la prova del dolo o della collusione tra le parti originarie.
L'opposizione di terzo sospende l'esecuzione della sentenza impugnata?
No, in via automatica. Tuttavia, su istanza di parte, il giudice può disporre la sospensione dell'esecuzione o la prestazione di cauzione, qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno (articolo 201, comma 7).
Vedi anche