← Torna a Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 174 del D.Lgs. 174/2016 regola le comunicazioni e le notificazioni nei giudizi ad istanza di parte di cui all'articolo 172. Il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza all'amministrazione resistente e alla procura regionale entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, depositando poi le relazioni di notificazione entro il decimo giorno precedente l'udienza. Tra notificazione e udienza deve intercorrere almeno trenta giorni (quaranta per notifiche all'estero). La norma disciplina anche le conseguenze della mancata costituzione del convenuto, prevedendo la rinnovazione della notificazione in caso di vizi e l'estinzione in caso di inottemperanza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 174 D.Lgs. 174/2016 — Comunicazioni e notificazioni

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato all’amministrazione, o all’ente impositore, che ha adottato l’atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all’articolo 173, comma 3, è elevato a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all’estero.

4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

Commento

L'onere di notificazione a carico del ricorrente

Ricevuto il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, il ricorrente ha dieci giorni per notificare il ricorso, unitamente al decreto stesso, all'amministrazione o all'ente impositore che ha adottato l'atto impugnato e alla procura regionale. L'onere notificatorio è posto in capo al ricorrente — non alla segreteria della sezione — il che responsabilizza la parte che ha introdotto il giudizio. Il mancato rispetto di questo termine può avere conseguenze sulla procedibilità del ricorso, come emerge dall'articolo 174, comma 6, che prevede l'estinzione del processo in caso di inottemperanza all'ordine di rinnovazione.

Il deposito delle relazioni di notificazione

Oltre alla notificazione, il ricorrente deve depositare nella segreteria le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede l'udienza. Questo termine anticipato rispetto all'udienza serve a consentire al collegio di verificare la regolarità del contraddittorio prima di procedere alla discussione. Se le relazioni non vengono depositate nei tempi prescritti, il collegio si trova nell'impossibilità di accertare se il convenuto sia stato ritualmente informato del giudizio.

Il termine dilatorio a garanzia del convenuto

Il comma 2 stabilisce che tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione devono intercorrere almeno trenta giorni. Questo termine dilatorio è posto a tutela del diritto di difesa del convenuto: garantisce che l'amministrazione resistente abbia un tempo adeguato per esaminare il ricorso, raccogliere le proprie difese e predisporre la comparsa di risposta. Si tratta di un termine minimo inderogabile, la cui violazione comporta la nullità relativa degli atti.

L'estensione dei termini per le notifiche all'estero

Il comma 3 prevede che quando la notificazione deve effettuarsi all'estero i termini vengano aumentati: quello dilatorio tra notificazione e udienza passa da trenta a quaranta giorni, mentre il termine massimo tra deposito e udienza di cui all'articolo 173, comma 3, passa da novanta a centoventi giorni. Questa estensione tiene conto delle maggiori difficoltà logistiche e procedurali legate alla notificazione internazionale, che richiede il rispetto di convenzioni internazionali come la Convenzione dell'Aia del 1965 sul servizio degli atti all'estero.

La mancata costituzione del convenuto e la rinnovazione della notifica

Se il convenuto non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa la nullità della notificazione, il processo non viene immediatamente dichiarato estinto. Il collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione: la rinnovazione, se effettuata, impedisce ogni decadenza. Questo meccanismo garantisce che il convenuto riceva effettivamente notizia del giudizio prima che si proceda alla decisione, in attuazione del principio del contraddittorio di cui all'articolo 4 del codice.

L'estinzione del processo per inottemperanza

Il comma 6 disciplina la conseguenza più grave: se l'ordine di rinnovazione della notificazione non viene eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'articolo 111 del codice. L'estinzione non è automatica ma richiede un apposito provvedimento collegiale. Sul piano pratico, questa disposizione onera il ricorrente di monitorare con attenzione lo stato delle notificazioni e di ottemperare prontamente agli ordini presidenziali, pena la perdita irrimediabile dell'azione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi deve effettuare la notificazione del ricorso nel giudizio dell'articolo 172?

Il ricorrente, a propria cura, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

Quanto tempo deve intercorrere tra la notificazione e l'udienza di discussione?

Almeno trenta giorni (quaranta giorni se la notificazione va effettuata all'estero), a tutela del diritto di difesa del convenuto.

Cosa succede se il convenuto non si costituisce per un vizio della notificazione?

Il collegio fissa una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. Se il ricorrente non ottempera, il processo si estingue per cancellazione della causa dal ruolo.

Entro quando vanno depositate le relazioni di notificazione?

Entro il decimo giorno che precede la data di udienza, nella segreteria della sezione competente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.