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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 160-bis del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'integrazione coatta del contraddittorio nel processo pensionistico, su ordine del giudice. Quando il giudice ritiene che vi siano persone interessate a opporsi al ricorso, ordina d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento di integrazione, il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto. Devono essere rispettati i termini dilatori previsti dall'articolo 155. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156. Tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti sono effettuate dalla segreteria del giudice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 160-bis D.Lgs. 174/2016 — Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio.

2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.

In sintesi

L'articolo 160-bis del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'integrazione coatta del contraddittorio nel processo pensionistico, su ordine del giudice. Quando il giudice ritiene che vi siano persone interessate a opporsi al ricorso, ordina d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento di integrazione, il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto. Devono essere rispettati i termini dilatori previsti dall'articolo 155. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156. Tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti sono effettuate dalla segreteria del giudice.
La funzione dell'integrazione coatta del contraddittorio

L'articolo 160-bis del D.Lgs. 174/2016 introduce nel processo pensionistico l'istituto dell'integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio dal giudice. A differenza dell'intervento volontario disciplinato dall'articolo 160 — dove è il terzo a decidere di entrare nel giudizio — qui è il giudice stesso che, rilevata l'esistenza di soggetti terzi con un interesse contrario al ricorso, ordina che vengano chiamati a partecipare al processo. La ratio della norma è la tutela del contraddittorio in senso oggettivo: la sentenza pensionistica può produrre effetti su posizioni giuridiche di terzi (si pensi ai coeredi o ai cobeneficiari di una pensione di reversibilità) e sarebbe irragionevole pronunciare una decisione definitiva senza dare a questi soggetti la possibilità di difendersi.

Il presupposto: la ritenuta presenza di persone interessate a opporsi

Il giudice ordina l'integrazione «quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso». Il presupposto è il giudizio discrezionale del giudice sull'esistenza di terzi con un interesse qualificato e contrario alla domanda del ricorrente. Non si tratta di qualunque interesse generico, ma di un interesse che si tradurrebbe concretamente in una posizione processuale di opposizione: il terzo che potrebbe presentarsi come controinteressato. Nel processo pensionistico, questa situazione tipicamente ricorre quando l'esito del giudizio modifica una distribuzione di trattamenti pensionistici tra più soggetti (come nel caso delle pensioni di reversibilità suddivise tra più aventi diritto) o quando il ricorso di un pensionato ha riflessi su altri trattamenti collegati al medesimo rapporto previdenziale.

Il provvedimento di integrazione e la nuova udienza

Il giudice che ordina l'integrazione «fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto». Il termine di cinque giorni per la notifica è molto breve e pone a carico della segreteria — che ai sensi del comma 4 provvede a tutte le notificazioni e comunicazioni — un obbligo di pronto intervento. La nuova udienza deve essere fissata rispettando i termini dilatori previsti dai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155 (centoventi/novanta giorni, elevati per le notifiche all'estero), calcolati a decorrere dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. Questo garantisce al terzo chiamato un tempo adeguato per prepararsi.

La costituzione del terzo chiamato

Il comma 3 prevede che «il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156». Il rinvio all'articolo 156 è fondamentale: il terzo chiamato si trova nella stessa posizione processuale del convenuto originario e deve rispettare le stesse regole per la redazione e il deposito della memoria difensiva. Deve quindi indicare le eccezioni e le difese a pena di decadenza, specificare i mezzi di prova e depositare contestualmente i documenti. Se il terzo non si costituisce nel termine, diviene contumace; ma, poiché è stato chiamato dal giudice per tutela del contraddittorio, il giudice valuterà con particolare attenzione la regolarità della notificazione prima di procedere in sua assenza.

Il ruolo della segreteria nelle notificazioni

Il comma 4 dell'articolo 160-bis dispone che «a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice». Questa è una deroga significativa rispetto alla regola generale del processo pensionistico, dove le notificazioni sono di norma a cura del ricorrente (come prevede l'articolo 155 per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza). Nell'integrazione del contraddittorio, invece, è la segreteria a farsi carico di tutte le comunicazioni al terzo: ciò è coerente con il fatto che l'integrazione è disposta d'ufficio dal giudice, senza impulso di parte. Il ricorrente non deve preoccuparsi di notificare nulla al terzo chiamato: vi provvede l'apparato organizzativo del giudice.

Differenze rispetto all'intervento volontario e profili comparativi

L'articolo 160-bis si distingue dall'articolo 160 (intervento volontario) per tre elementi fondamentali: l'iniziativa (giudice vs. terzo), le modalità (provvedimento d'ufficio vs. comparsa dell'interveniente) e il regime delle notificazioni (segreteria vs. cura del terzo interveniente). L'istituto richiama l'integrazione del contraddittorio prevista dall'articolo 102 del codice di procedura civile per i casi di litisconsorzio necessario, adattata alla struttura del processo pensionistico. Tuttavia, a differenza della fattispecie civilistica del litisconsorzio necessario — dove la mancata partecipazione del terzo causa la nullità insanabile della sentenza — nel processo pensionistico la mancata integrazione comporta una pronuncia opponibile solo alle parti costituite, fermo restando il potere del giudice di disporre l'integrazione anche di propria iniziativa nelle fasi successive.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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