Testo dell'articoloVigente
Art. 145 D.Lgs. 174/2016 — Istruzione e relazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti.
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell’amministrazione, procede all’esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti… che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all’amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali. Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude, allo stato degli atti, o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.
Stesso numero, altri codici
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Commento
L'assegnazione del conto e il ruolo del giudice relatore
L'articolo 145 inaugura la fase istruttoria del giudizio sul conto giudiziale stabilendo che il conto depositato presso la sezione sia «tempestivamente» assegnato, con provvedimento presidenziale, a un giudice designato quale relatore. Il termine «tempestivamente» non è meramente programmatico: esso esprime un obbligo organizzativo a carico del presidente della sezione, che deve evitare che i conti rimangano in giacenza senza un soggetto responsabile dell'esame. Il giudice relatore diventa il dominus della fase istruttoria: su di lui grava l'onere di condurre tutte le verifiche necessarie e di redigere la relazione conclusiva che orienta la decisione del collegio.
La programmazione annuale delle priorità di esame
Il comma 2 introduce un meccanismo di programmazione interna alla sezione: il presidente, con proprio decreto emanato all'inizio di ogni anno, stabilisce le priorità che i magistrati relatori devono rispettare nell'esame dei conti. La norma precisa che tali priorità devono essere fondate su «criteri oggettivi e predeterminati», escludendo così scelte arbitrarie o discrezionali non trasparenti. I criteri possono riguardare, ad esempio, l'entità delle gestioni, l'anzianità del deposito, la rilevanza del soggetto contabile, o la presenza di segnalazioni da parte dell'amministrazione o del pubblico ministero. Si tratta di un presidio di buona amministrazione della giustizia contabile, funzionale a garantire che i conti più importanti o più urgenti siano trattati con precedenza.
I poteri istruttori del giudice relatore
Il comma 3 definisce l'ampiezza dei poteri del giudice relatore nella fase istruttoria. Dopo aver verificato la cosiddetta «parificazione» – cioè il riscontro da parte dell'amministrazione che le risultanze del conto coincidano con le scritture contabili dell'ente – il relatore procede all'esame del conto e della documentazione allegata, nonché degli atti eventualmente acquisiti in altra sede. Lo strumento telematico è espressamente contemplato: il giudice può richiedere atti e informazioni mediante comunicazioni digitali all'amministrazione o all'agente contabile, potendo anche sollecitare la correzione di errori materiali che inficerebbero la completezza o la leggibilità del conto. Ove necessario, può disporre ispezioni e accertamenti diretti, nonché nominare consulenti tecnici, questi ultimi previa autorizzazione del collegio assunta in camera di consiglio.
La relazione conclusiva e le possibili statuizioni proposte
Il comma 4 descrive il contenuto della relazione che il giudice relatore redige al termine dell'istruzione. La relazione «conclude, allo stato degli atti» in uno dei seguenti sensi: proposta di discarico del contabile, se il conto chiude in pareggio e risulta regolare; proposta di condanna al pagamento della somma di cui il relatore ritenga il contabile debitore; rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo; declaratoria di irregolarità della gestione contabile; altri provvedimenti interlocutori o definitivi ritenuti opportuni. L'espressione «allo stato degli atti» segnala che la relazione ha valore di proposta e non di decisione: spetta al collegio, o al presidente nel caso previsto dall'articolo 146, adottare il provvedimento definitivo.
La distinzione tra istruzione monocratica e decisione collegiale
Un profilo di rilievo sistematico è la separazione tra la figura del giudice relatore, titolare dei poteri istruttori, e il collegio giudicante, che adotta la decisione finale. L'articolo 148, comma 2-bis, chiarisce che il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non fa parte del collegio giudicante: ciò garantisce l'imparzialità della decisione, evitando che chi ha compiuto le scelte istruttorie si trovi poi a giudicare in sede collegiale sulla propria proposta. Questa separazione riproduce, sul piano contabile, un principio analogo a quello che presiede alla distinzione tra giudice istruttore e collegio nel processo civile.
La consulenza tecnica e i limiti dell'incarico
La facoltà di nominare consulenti tecnici, subordinata all'autorizzazione del collegio in camera di consiglio, risponde all'esigenza di corredare l'istruzione di valutazioni specialistiche quando le questioni contabili presentino complessità tali da richiedere competenze estranee alla formazione giuridica. Può trattarsi di valutazioni su sistemi informatici di contabilità, su perizie di stima di beni, su analisi di flussi finanziari di particolare articolazione. Il doppio controllo presidenziale/collegiale sulla nomina del consulente assicura che lo strumento non venga utilizzato per eludere o ritardare la fase istruttoria, ma solo quando vi sia effettiva utilità tecnica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi assegna il conto giudiziale al giudice relatore?
Il presidente della sezione giurisdizionale, con un provvedimento presidenziale, assegna tempestivamente il conto a un giudice designato quale relatore (articolo 145, comma 1).
Con quali criteri vengono stabilite le priorità di esame dei conti?
Il presidente della sezione stabilisce all'inizio di ogni anno le priorità mediante decreto, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, per garantire trasparenza nell'ordine di trattazione dei conti.
Il giudice relatore può nominare consulenti tecnici senza autorizzazione?
No. La nomina di consulenti tecnici richiede la previa autorizzazione del collegio, da assumersi in camera di consiglio (articolo 145, comma 3).
Cosa contiene la relazione conclusiva del giudice relatore?
La relazione propone, allo stato degli atti, il discarico del contabile, la condanna al pagamento di somme dovute, la rettifica dei resti, la declaratoria di irregolarità o altri provvedimenti opportuni (articolo 145, comma 4).
Il giudice relatore che ha redatto la relazione fa poi parte del collegio giudicante?
No. L'articolo 148, comma 2-bis, esclude espressamente che il magistrato firmatario della relazione partecipi al collegio giudicante, a tutela dell'imparzialità della decisione.
Vedi anche