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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 156 del D.Lgs. 174/2016 disciplina le modalità e i contenuti della costituzione in giudizio del convenuto nel processo pensionistico. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, depositando in segreteria una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le eventuali domande riconvenzionali. Nella stessa memoria il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo preciso — non limitandosi a una generica contestazione — sui fatti esposti dal ricorrente, a proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e a indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, con contestuale deposito dei relativi documenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 156 D.Lgs. 174/2016 — Costituzione del convenuto

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all’articolo 28, comma 2.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

Commento

Il termine per la costituzione del convenuto

L'articolo 156 del D.Lgs. 174/2016 stabilisce che «il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza». Il termine di dieci giorni prima dell'udienza rappresenta un termine perentorio: la costituzione tardiva è irricevibile e il convenuto è considerato contumace, con le conseguenze previste dalle norme generali del codice di giustizia contabile. La ratio del termine anticipato è garantire al giudice e alle altre parti un tempo sufficiente per prendere conoscenza delle difese del convenuto prima dell'udienza, evitando sorprese che richiederebbero rinvii. Il convenuto deve altresì dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, oppure indicare un indirizzo PEC secondo le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del codice.

La memoria difensiva come atto unico di costituzione

La costituzione si effettua mediante deposito in segreteria di «una memoria difensiva». L'atto di costituzione e la memoria difensiva coincidono: non è previsto un atto di comparizione separato dalla comparsa di risposta, come invece avviene nel rito civile ordinario. Questa soluzione semplifica la procedura e impone al convenuto di concentrare tutte le proprie difese in un unico atto, da depositare entro il termine perentorio. La memoria deve contenere gli elementi indicati ai commi 2 e 3, ciascuno a pena di decadenza: l'omissione di un elemento produce la perdita del relativo potere processuale, ma non impedisce la costituzione se l'atto è comunque depositato nel termine e contiene almeno gli elementi minimi identificativi.

Le eccezioni a pena di decadenza

Il comma 2 prevede che nella memoria difensiva siano proposte, «a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale». La decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio è una sanzione severa che rispecchia il principio di concentrazione difensiva: il convenuto non può presentare eccezioni nuove nelle fasi successive del processo. Le eccezioni rilevabili d'ufficio (come la giurisdizione, la competenza o la nullità degli atti processuali fondamentali) sfuggono invece alla decadenza e possono essere sollevate dal giudice in ogni momento. Le domande riconvenzionali devono essere proposte già nella memoria di costituzione e non possono essere introdotte successivamente, salvo diversa disposizione.

L'onere di contestazione specifica dei fatti

Il comma 3 introduce un importante onere di contestazione: il convenuto «deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda». Questo onere di specificità riprende un principio già presente nell'articolo 115 del codice di procedura civile in materia di fatti non contestati: i fatti esposti dal ricorrente che il convenuto non contesta specificamente possono essere considerati non controversi e, dunque, non richiedere attività istruttoria. La generica contestazione («si contesta tutto quanto avversario») non è sufficiente: il convenuto deve indicare analiticamente quali fatti nega, quali ammette e quali ritiene irrilevanti, articolando le proprie difese in fatto con la medesima specificità imposta al ricorrente nella formulazione dell'atto introduttivo.

L'indicazione dei mezzi di prova e il deposito dei documenti

Il comma 3 dispone altresì che il convenuto indichi «specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare». La decadenza dalla prova documentale è particolarmente significativa nel giudizio pensionistico, che è prevalentemente documentale: chi non deposita i documenti con la memoria di costituzione non può depositarli successivamente, salvo che il giudice autorizzi produzioni tardive per fatti sopravvenuti o per altra giustificata ragione. Il deposito contestuale dei documenti indicati nella memoria è un requisito di completezza che consente al giudice di disporre già all'udienza di tutto il materiale probatorio rilevante, favorendo la trattazione e la decisione in un'unica udienza.

Sanzioni per la mancata o tardiva costituzione

La mancata costituzione nel termine di dieci giorni prima dell'udienza pone il convenuto in stato di contumacia. La contumacia non equivale a riconoscimento delle pretese del ricorrente, ma priva il convenuto del diritto di partecipare attivamente al giudizio, proporre eccezioni, produrre prove e intervenire alla discussione. Il giudice procede ugualmente, decidendo sulla base delle domande del ricorrente e degli atti acquisiti (in particolare il fascicolo amministrativo trasmesso ai sensi dell'articolo 155). La contumacia è sanabile solo attraverso la costituzione tardiva, che il giudice può ammettere nelle forme e nei limiti previsti dalle norme generali del codice.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando deve costituirsi il convenuto nel giudizio pensionistico?

Almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, depositando in segreteria la memoria difensiva con i documenti allegati.

Cosa succede se il convenuto non propone eccezioni nella memoria di costituzione?

Decade dal potere di sollevarle successivamente, per tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Le eccezioni rilevabili d'ufficio possono invece essere sollevate in qualsiasi momento.

Il convenuto è obbligato a depositare i documenti già con la memoria di costituzione?

Sì, a pena di decadenza. I documenti devono essere depositati contestualmente alla memoria difensiva: non è ammessa una produzione documentale tardiva, salvo autorizzazione del giudice per fatti sopravvenuti o giustificata ragione.

Una contestazione generica equivale a non contestazione?

La norma impone al convenuto di prendere posizione in modo preciso sui fatti del ricorrente. Una contestazione generica può essere trattata dal giudice come insufficiente, con la conseguenza che i fatti non specificamente contestati possano essere considerati non controversi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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