Testo dell'articoloVigente
Art. 155 D.Lgs. 174/2016 – Fissazione dell’udienza e notificazione del ricorso
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell’amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114. 5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione intercorre un termine non minore di novanta giorni.
7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a centoventi giorni e quello di cui al comma 4 è elevato a centocinquanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 3 debba effettuarsi all’estero.
8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.
10. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.
In sintesi
L'articolo 155 del D.Lgs. 174/2016 regola la fissazione del calendario delle udienze da parte del giudice monocratico e la procedura di notificazione del ricorso pensionistico all'amministrazione convenuta. Il giudice fissa semestralmente il calendario delle udienze e, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, emette decreto di fissazione dell'udienza disponendo anche la trasmissione del fascicolo amministrativo. Il decreto deve essere notificato all'amministrazione dal ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione. Tra deposito del ricorso e udienza intercorrono almeno centoventi giorni (elevati a centocinquanta per le notifiche all'estero), e tra notificazione al convenuto e udienza almeno novanta giorni (elevati a centoventi per l'estero). La norma disciplina anche il caso di nullità della notificazione e la conseguente rinnovazione, con possibilità di cancellazione dal ruolo se l'ordine di rinnovazione non viene eseguito.Indice dei contenuti
La programmazione semestrale delle udienze
Il comma 1 dell'articolo 155 del D.Lgs. 174/2016 prevede che il giudice monocratico «fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi». La programmazione semestrale risponde a un'esigenza organizzativa fondamentale: il giudice unico delle pensioni gestisce un numero elevato di procedimenti e deve organizzare il proprio lavoro in modo da garantire tempi ragionevoli di trattazione. Il calendario semestrale consente alle parti di conoscere in anticipo le date di udienza disponibili e di organizzare la propria attività difensiva. Il decreto di fissazione ha natura ordinatoria e non decisoria, ma produce effetti processuali rilevanti in quanto determina l'avvio della sequenza procedurale prevista dai commi successivi.
Il decreto di fissazione dell'udienza e la trasmissione del fascicolo
Il comma 3 stabilisce che «il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione». Il termine di dieci giorni è ordinatorio e serve a evitare ritardi nell'avvio del procedimento. Il decreto assolve due funzioni: fissa la data dell'udienza e ordina all'amministrazione la trasmissione del fascicolo relativo alla pratica pensionistica, che contiene i documenti necessari per la decisione. Il fascicolo amministrativo è un elemento istruttorio essenziale nel giudizio pensionistico, poiché ricostruisce l'intera vicenda previdenziale del ricorrente e consente al giudice di verificare la correttezza del provvedimento impugnato.
La notificazione del decreto e del ricorso all'amministrazione
Il decreto di fissazione di udienza «viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso». La notifica è a cura del ricorrente, che deve quindi attivarsi tempestivamente. Il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto è un termine di carattere procedurale la cui violazione può determinare, a seconda delle circostanze, la nullità della notificazione o l'ordine di rinnovazione da parte del giudice. La comunicazione del decreto avviene tramite la segreteria del giudice; il ricorrente deve poi provvedere alla notifica nelle forme ordinarie (a mezzo ufficiale giudiziario o, ove consentito, a mezzo PEC).
I termini dilatori tra deposito, notifica e udienza
I commi 4, 6 e 7 fissano tre termini dilatori minimi che garantiscono alle parti un tempo adeguato per preparare la propria difesa. Tra il deposito del ricorso e l'udienza devono intercorrere «non meno di centoventi giorni» (comma 4); tra la notificazione al convenuto e l'udienza devono intercorrere «un termine non minore di novanta giorni» (comma 6). Entrambi i termini sono elevati rispettivamente a centocinquanta e centoventi giorni «nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 3 debba effettuarsi all'estero» (comma 7). Questi termini dilatori sono posti nell'interesse delle parti e in particolare dell'amministrazione convenuta, che deve avere tempo sufficiente per esaminare il ricorso, trasmettere il fascicolo e predisporre la propria difesa. La loro violazione comporta la nullità relativa dell'udienza celebrata prima della loro scadenza.
La nullità della notificazione e la rinnovazione
I commi 8, 9 e 10 disciplinano le conseguenze della mancata costituzione del convenuto. Se il convenuto non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, «fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione»: la rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a seguito dell'ordine di rinnovazione, il giudice «provvede a norma dell'articolo 93» (vale a dire, in via di contumacia). Se invece l'ordine di rinnovazione non viene eseguito dal ricorrente, «il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111». Il sistema bilancia la tutela del convenuto (che non deve subire una decisione senza essere stato regolarmente vocatus in ius) con quella del ricorrente (a cui viene data una chance di sanare la notifica nulla prima dell'estinzione del processo).
Il diritto di depositare istanza di accelerazione
Il comma 2 ricorda che «le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89». L'istanza di accelerazione è uno strumento che il codice mette a disposizione delle parti per sollecitare il giudice a trattare con priorità la causa, nei casi in cui sussistano ragioni di urgenza. L'istanza può essere presentata personalmente dalla parte o tramite un procuratore speciale, il che si spiega con la natura prevalentemente non tecnica del processo pensionistico, in cui il ricorrente può agire senza patrocinio legale (come previsto dall'articolo 157). Il rinvio all'articolo 89 garantisce l'applicazione di una disciplina uniforme per tutte le istanze di accelerazione nel processo contabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanti giorni dal deposito del ricorso il giudice deve fissare l'udienza?
Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, con decreto che dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione.
Qual è il termine minimo tra notificazione all'amministrazione e udienza?
Novanta giorni, elevati a centoventi se la notificazione deve effettuarsi all'estero.
Cosa succede se la notificazione è nulla e il convenuto non si costituisce?
Il giudice rileva la nullità, fissa una nuova udienza e assegna un termine perentorio per rinnovare la notificazione. Se l'ordine di rinnovazione non viene eseguito, il processo si estingue per cancellazione dal ruolo.
La parte può chiedere di anticipare l'udienza rispetto al calendario semestrale?
Sì, tramite l'istanza di accelerazione prevista dall'articolo 89 del codice, che può essere depositata personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Chi notifica il decreto di fissazione all'amministrazione?
Il ricorrente, a proprie cure e spese, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto da parte della segreteria, unitamente al ricorso depositato.