L'articolo 153 del D.Lgs. 174/2016 elenca le ipotesi di inammissibilità del ricorso in materia pensionistica, che si aggiungono ai casi di mancanza dei requisiti formali previsti dall'articolo 152 (lettere a, b, c, d, f e g). Il ricorso è inammissibile quando impugna solo la parte del provvedimento per la quale fu espressa riserva di ulteriore pronuncia, quando propone domande sulle quali l'amministrazione non abbia ancora provveduto o per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla diffida a provvedere, oppure quando ricorre avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento conformi a giudizi delle commissioni mediche accettati dall'interessato o confermati dalla commissione medica superiore, senza che il ricorso sia corredato da perizia medica o certificazione sanitaria pubblica successiva alla domanda o rilasciata nei sei mesi antecedenti. La norma ha lo scopo di filtrare i ricorsi privi dei presupposti processuali o prematuri, evitando di gravare il giudice contabile di cause non ancora mature per la decisione o già definite in sede amministrativa con l'acquiescenza dell'interessato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 153 D.Lgs. 174/2016 — Inammissibilità del ricorso
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando: a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia; b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere; c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall’interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.
Funzione e collocazione sistematica dell'inammissibilità
L'articolo 153 del D.Lgs. 174/2016 disciplina le cause di inammissibilità del ricorso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in aggiunta ai requisiti formali richiesti dall'articolo 152. La norma si inserisce nel Titolo VI del Libro II del codice, dedicato al giudizio pensionistico, che presenta caratteristiche proprie rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa: il ricorrente è di regola il privato pensionato o il suo avente causa, che si oppone a un provvedimento dell'amministrazione previdenziale. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo e determina una pronuncia in rito, senza esame del merito della pretesa. Le tre ipotesi dell'articolo 153 rispondono ciascuna a una logica distinta ma convergente: evitare giudizi prematuri, frammentati o privi dei necessari presupposti di documentazione.
Prima causa: impugnazione della sola parte riservata del provvedimento
La lettera a) dell'articolo 153 dichiara inammissibile il ricorso che impugni «soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia». Questa ipotesi ricorre quando il provvedimento amministrativo è strutturato in più parti, alcune delle quali definitive e altre ancora sub iudice in sede amministrativa (oggetto di riserva). Portare davanti al giudice contabile quella parte che l'amministrazione si è espressamente riservata di rideterminare sarebbe prematuro: manca ancora un provvedimento definitivo su cui il ricorso possa fondarsi. La logica è analoga all'improcedibilità per difetto di atto impugnabile nel processo amministrativo. Il ricorrente dovrà attendere la pronuncia definitiva sul punto riservato e, solo allora, potrà eventualmente impugnarla.
Seconda causa: domande non ancora decise in sede amministrativa o diffida non esperita
La lettera b) colpisce il ricorso proposto su «domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere». Si tratta del classico requisito del previo ricorso amministrativo o della diffida come condizione di procedibilità: prima di adire il giudice, il pensionato deve avere presentato la propria domanda all'amministrazione e avere atteso che questa si pronunci (o che spirino i termini di legge dalla diffida). Il presupposto serve a garantire all'amministrazione la possibilità di esaminare e soddisfare la pretesa in via stragiudiziale, evitando un ricorso immediato al giudice. Il termine di legge decorre dalla notificazione dell'atto di diffida e non dalla presentazione informale della domanda.
Terza causa: aggravamento conforme a giudizio medico accettato e ricorso privo di documentazione medica
La lettera c) prevede una causa di inammissibilità peculiare del contenzioso pensionistico di guerra: il ricorso è inammissibile quando si impugni un provvedimento che definisce una domanda di aggravamento «in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore», e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti. La norma ha una duplice ratio: da un lato, rispetta l'acquiescenza prestata dall'interessato al giudizio medico; dall'altro, impone un onere documentale minimo a chi voglia contestare valutazioni mediche già effettuate da organi specializzati. In assenza di nuove evidenze sanitarie, il ricorso è considerato privo del presupposto per una rivalutazione.
Differenza tra inammissibilità e improcedibilità nel giudizio pensionistico
Nel sistema del codice di giustizia contabile occorre distinguere l'inammissibilità dall'improcedibilità: la prima attiene ai requisiti originari del ricorso (mancanza delle condizioni dell'azione o dei presupposti processuali), la seconda a fatti sopravvenuti che rendono il processo impossibile a proseguire. L'articolo 153 disciplina ipotesi di inammissibilità, cioè vizi ab origine che il giudice deve rilevare anche d'ufficio. La declaratoria di inammissibilità non preclude, in linea di principio, la riproposizione del ricorso una volta che il vizio sia sanato (ad esempio, dopo che l'amministrazione si sia pronunciata sulla domanda): salvi i termini decadenziali, il ricorrente conserva la possibilità di agire in giudizio.
Rapporto con l'articolo 152 e con le norme generali del codice
L'articolo 153 si raccorda strettamente con l'articolo 152, che elenca i requisiti formali del ricorso (indicazione del giudice, delle parti, dell'atto impugnato, dei motivi, delle conclusioni, ecc.). Le cause di inammissibilità dell'articolo 153 operano in aggiunta, con riferimento alle sole lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 152: la mancanza degli altri requisiti formali (lettere e ed h) produce effetti diversi o è sanabile. Il rinvio selettivo alle lettere dell'articolo 152 mostra la tecnica legislativa del codice, che articola le conseguenze dei vizi processuali con una certa precisione. Per quanto non espressamente regolato, si applicano le norme generali del codice e, per quanto compatibili, quelle del codice di procedura civile.
Implicazioni pratiche per il ricorrente
Per chi intende proporre un ricorso pensionistico, l'articolo 153 impone di verificare con attenzione, prima del deposito, che non ricorra nessuna delle tre cause di inammissibilità. In particolare: (a) occorre accertare che il provvedimento impugnato non contenga clausole di riserva su parti ancora non definite; (b) occorre allegare la prova che la domanda amministrativa sia stata presentata e che siano decorsi i termini dalla diffida, o che l'amministrazione abbia comunque provveduto; (c) in materia di aggravamento pensionistico di guerra, occorre allegare documentazione medica aggiornata proveniente da strutture pubbliche, rilasciata dopo la domanda di aggravamento o nei sei mesi precedenti. La declaratoria di inammissibilità in prima battuta non è necessariamente definitiva: ove il vizio sia sanabile, il ricorrente può riproporre l'atto in forma corretta.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'inammissibilità del ricorso pensionistico può essere rilevata d'ufficio?
Sì. Il giudice contabile rileva d'ufficio le cause di inammissibilità previste dall'articolo 153 in ogni stato e grado del processo, senza necessità di eccezione di parte.
Cosa si intende per 'formale atto di diffida a provvedere' ai fini della lettera b)?
È un atto scritto, notificato all'amministrazione, con il quale il pensionato intima all'ente di pronunciarsi sulla sua domanda entro il termine di legge. La semplice presentazione di una domanda informale non è sufficiente.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente perde il diritto a ricorrere?
Non necessariamente. Se il vizio è sanabile (ad esempio, mancanza di documentazione medica o di previa diffida), il ricorrente può riproporre il ricorso dopo aver rimosso il vizio, salvi i termini decadenziali di legge.
Quali lettere dell'art. 152 producono inammissibilità ex art. 153?
Le lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 152. La mancanza degli altri requisiti formali produce effetti diversi o è soggetta a regimi di sanatoria.
La documentazione medica per l'aggravamento può provenire da un medico privato?
No. La lettera c) dell'articolo 153 richiede espressamente una perizia medica o una certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche. La documentazione di medici privati non è sufficiente a superare la causa di inammissibilità.
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Funzione e collocazione sistematica dell'inammissibilità
L'articolo 153 del D.Lgs. 174/2016 disciplina le cause di inammissibilità del ricorso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in aggiunta ai requisiti formali richiesti dall'articolo 152. La norma si inserisce nel Titolo VI del Libro II del codice, dedicato al giudizio pensionistico, che presenta caratteristiche proprie rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa: il ricorrente è di regola il privato pensionato o il suo avente causa, che si oppone a un provvedimento dell'amministrazione previdenziale. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo e determina una pronuncia in rito, senza esame del merito della pretesa. Le tre ipotesi dell'articolo 153 rispondono ciascuna a una logica distinta ma convergente: evitare giudizi prematuri, frammentati o privi dei necessari presupposti di documentazione.
Prima causa: impugnazione della sola parte riservata del provvedimento
La lettera a) dell'articolo 153 dichiara inammissibile il ricorso che impugni «soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia». Questa ipotesi ricorre quando il provvedimento amministrativo è strutturato in più parti, alcune delle quali definitive e altre ancora sub iudice in sede amministrativa (oggetto di riserva). Portare davanti al giudice contabile quella parte che l'amministrazione si è espressamente riservata di rideterminare sarebbe prematuro: manca ancora un provvedimento definitivo su cui il ricorso possa fondarsi. La logica è analoga all'improcedibilità per difetto di atto impugnabile nel processo amministrativo. Il ricorrente dovrà attendere la pronuncia definitiva sul punto riservato e, solo allora, potrà eventualmente impugnarla.
Seconda causa: domande non ancora decise in sede amministrativa o diffida non esperita
La lettera b) colpisce il ricorso proposto su «domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere». Si tratta del classico requisito del previo ricorso amministrativo o della diffida come condizione di procedibilità: prima di adire il giudice, il pensionato deve avere presentato la propria domanda all'amministrazione e avere atteso che questa si pronunci (o che spirino i termini di legge dalla diffida). Il presupposto serve a garantire all'amministrazione la possibilità di esaminare e soddisfare la pretesa in via stragiudiziale, evitando un ricorso immediato al giudice. Il termine di legge decorre dalla notificazione dell'atto di diffida e non dalla presentazione informale della domanda.
Terza causa: aggravamento conforme a giudizio medico accettato e ricorso privo di documentazione medica
La lettera c) prevede una causa di inammissibilità peculiare del contenzioso pensionistico di guerra: il ricorso è inammissibile quando si impugni un provvedimento che definisce una domanda di aggravamento «in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore», e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti. La norma ha una duplice ratio: da un lato, rispetta l'acquiescenza prestata dall'interessato al giudizio medico; dall'altro, impone un onere documentale minimo a chi voglia contestare valutazioni mediche già effettuate da organi specializzati. In assenza di nuove evidenze sanitarie, il ricorso è considerato privo del presupposto per una rivalutazione.
Differenza tra inammissibilità e improcedibilità nel giudizio pensionistico
Nel sistema del codice di giustizia contabile occorre distinguere l'inammissibilità dall'improcedibilità: la prima attiene ai requisiti originari del ricorso (mancanza delle condizioni dell'azione o dei presupposti processuali), la seconda a fatti sopravvenuti che rendono il processo impossibile a proseguire. L'articolo 153 disciplina ipotesi di inammissibilità, cioè vizi ab origine che il giudice deve rilevare anche d'ufficio. La declaratoria di inammissibilità non preclude, in linea di principio, la riproposizione del ricorso una volta che il vizio sia sanato (ad esempio, dopo che l'amministrazione si sia pronunciata sulla domanda): salvi i termini decadenziali, il ricorrente conserva la possibilità di agire in giudizio.
Rapporto con l'articolo 152 e con le norme generali del codice
L'articolo 153 si raccorda strettamente con l'articolo 152, che elenca i requisiti formali del ricorso (indicazione del giudice, delle parti, dell'atto impugnato, dei motivi, delle conclusioni, ecc.). Le cause di inammissibilità dell'articolo 153 operano in aggiunta, con riferimento alle sole lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 152: la mancanza degli altri requisiti formali (lettere e ed h) produce effetti diversi o è sanabile. Il rinvio selettivo alle lettere dell'articolo 152 mostra la tecnica legislativa del codice, che articola le conseguenze dei vizi processuali con una certa precisione. Per quanto non espressamente regolato, si applicano le norme generali del codice e, per quanto compatibili, quelle del codice di procedura civile.
Implicazioni pratiche per il ricorrente
Per chi intende proporre un ricorso pensionistico, l'articolo 153 impone di verificare con attenzione, prima del deposito, che non ricorra nessuna delle tre cause di inammissibilità. In particolare: (a) occorre accertare che il provvedimento impugnato non contenga clausole di riserva su parti ancora non definite; (b) occorre allegare la prova che la domanda amministrativa sia stata presentata e che siano decorsi i termini dalla diffida, o che l'amministrazione abbia comunque provveduto; (c) in materia di aggravamento pensionistico di guerra, occorre allegare documentazione medica aggiornata proveniente da strutture pubbliche, rilasciata dopo la domanda di aggravamento o nei sei mesi precedenti. La declaratoria di inammissibilità in prima battuta non è necessariamente definitiva: ove il vizio sia sanabile, il ricorrente può riproporre l'atto in forma corretta.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'inammissibilità del ricorso pensionistico può essere rilevata d'ufficio?
Sì. Il giudice contabile rileva d'ufficio le cause di inammissibilità previste dall'articolo 153 in ogni stato e grado del processo, senza necessità di eccezione di parte.
Cosa si intende per 'formale atto di diffida a provvedere' ai fini della lettera b)?
È un atto scritto, notificato all'amministrazione, con il quale il pensionato intima all'ente di pronunciarsi sulla sua domanda entro il termine di legge. La semplice presentazione di una domanda informale non è sufficiente.
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente perde il diritto a ricorrere?
Non necessariamente. Se il vizio è sanabile (ad esempio, mancanza di documentazione medica o di previa diffida), il ricorrente può riproporre il ricorso dopo aver rimosso il vizio, salvi i termini decadenziali di legge.
Quali lettere dell'art. 152 producono inammissibilità ex art. 153?
Le lettere a), b), c), d), f) e g) dell'articolo 152. La mancanza degli altri requisiti formali produce effetti diversi o è soggetta a regimi di sanatoria.
La documentazione medica per l'aggravamento può provenire da un medico privato?
No. La lettera c) dell'articolo 153 richiede espressamente una perizia medica o una certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche. La documentazione di medici privati non è sufficiente a superare la causa di inammissibilità.
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