Testo dell'articoloVigente
Art. 139 D.Lgs. 174/2016 — Presentazione del conto
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.
2. L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 139 Cod. Amb. — obblighi del condannato
- Art. 139 D.Lgs. 209/2005 — Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
- Art. 139 D.Lgs. 42/2004 — Articolo 139
- Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi
- Articolo 139 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 139 Codice del Consumo: Legittimazione ad agire
Commento
La fase di presentazione del conto: un passaggio bifasico
L'articolo 139 del D.Lgs. 174/2016 struttura la presentazione del conto giudiziale come un procedimento a due tappe: la prima, a carico dell'agente contabile verso la propria amministrazione; la seconda, a carico dell'amministrazione verso la sezione giurisdizionale. Questa scansione bifasica riflette la realtà organizzativa della pubblica amministrazione, in cui l'agente opera all'interno di una struttura che ha propri controlli interni da espletare prima di trasmettere il conto all'esterno. Il legislatore ha quindi separato la responsabilità di rendiconto dell'agente dalla responsabilità organizzativa dell'amministrazione, stabilendo per ciascuna un termine preciso e un soggetto responsabile identificato.
Il termine di sessanta giorni per la presentazione all'amministrazione
Il comma 1 fissa in sessanta giorni il termine entro cui l'agente deve presentare il conto giudiziale alla propria amministrazione. Il dies a quo è la chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, la cessazione della gestione. La previsione di entrambi i momenti iniziali risponde all'esigenza di coprire tutti i casi: per le gestioni legate all'anno finanziario il termine decorre dal 31 dicembre; per quelle cessate anticipatamente (per revoca, dimissioni, trasferimento) decorre dalla data di cessazione effettiva. La clausola «salvo il diverso termine previsto dalla legge» consente deroghe in aumento o in diminuzione per categorie specifiche di agenti, in coerenza con le specialità delle varie amministrazioni.
Il responsabile del procedimento e la fase di verifica amministrativa
Il comma 2 introduce una figura specifica: il responsabile del procedimento che l'amministrazione è tenuta ad individuare per gestire la fase intermedia di verifica del conto. Questa figura, mutuata dalla L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, garantisce che vi sia sempre un soggetto nominativamente identificato responsabile del corretto svolgimento dell'iter. Il responsabile deve espletare la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, che comprende la parificazione del conto. La parificazione consiste nel riscontro tra le scritture contabili dell'agente e quelle dell'amministrazione, al fine di verificare la coincidenza dei dati.
Il termine di trenta giorni per il deposito alla sezione giurisdizionale
Una volta completata la fase di verifica e ottenuta l'approvazione del conto, il responsabile del procedimento ha trenta giorni per depositare il conto, previa parificazione, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. Il deposito deve essere corredato dalla relazione degli organi di controllo interno, che attesta l'esito del riscontro amministrativo. Il termine di trenta giorni dall'approvazione è perentorio nel senso che la sua violazione integra l'omissione sanzionata dall'articolo 140, comma 4, e può determinare l'avvio del giudizio per resa del conto ai sensi dell'articolo 141. La responsabilità per il mancato deposito in questa fase ricade sul responsabile del procedimento individuato dall'amministrazione.
Adeguamenti con legge statale o regionale
Il comma 3 introduce una norma di flessibilità: le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni. Tale flessibilità è però soggetta a limiti precisi: devono essere rispettati i principi e le disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari che per le rispettive amministrazioni prevedono ulteriori adempimenti. Questa clausola di salvaguardia evita che la flessibilità regionale si traduca in un abbassamento del livello minimo di controllo sulle gestioni contabili pubbliche, preservando l'uniformità sostanziale del sistema.
Coordinamento con gli articoli 140 e 141
L'articolo 139 si inserisce in una catena normativa precisa: definisce la fase di presentazione, l'articolo 140 disciplina il deposito formale del conto alla sezione giurisdizionale e le conseguenze dell'omissione, l'articolo 141 regola il rimedio coattivo per il caso di mancato deposito. Il responsabile del procedimento individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 139 è lo stesso soggetto che può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 141, comma 7, se il conto non viene depositato nonostante l'agente contabile l'abbia già presentato all'amministrazione. Questa responsabilità a cascata incentiva il rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quando l'agente contabile deve presentare il conto alla propria amministrazione?
Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della gestione, salvo diverso termine di legge.
Chi è il responsabile del procedimento nel giudizio di conto?
Un soggetto individuato dall'amministrazione che gestisce la fase di verifica/parificazione del conto e ne cura il deposito alla sezione giurisdizionale.
Entro quanto tempo dall'approvazione l'amministrazione deposita il conto alla Corte dei conti?
Entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno.
Cosa si intende per parificazione del conto?
Il riscontro tra le scritture contabili dell'agente e quelle dell'amministrazione, per verificare la coincidenza dei dati di gestione.
Le regioni possono modificare i termini di presentazione del conto?
Sì, ma solo con legge e nel rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato; non possono derogare alle disposizioni fondamentali del codice.
Vedi anche