In sintesi
L'articolo 137 del D.Lgs. 174/2016 definisce l'ambito del giudizio di conto, attribuendo alla Corte dei conti la giurisdizione sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. La norma fissa il perimetro soggettivo ed oggettivo di questa forma speciale di giurisdizione: soggettivamente sono coinvolti coloro che a qualunque titolo ricevono, conservano, riscuotono o pagano denaro o valori di pertinenza pubblica (agenti contabili); oggettivamente il giudizio riguarda il rendiconto della gestione da essi svolta. Il richiamo «a termini di legge» mantiene il collegamento con la normativa di contabilità pubblica previgente, in particolare il R.D. 2440/1923 e il D.P.R. 827/1924, assicurando la continuità dell'assetto normativo preesistente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 D.Lgs. 174/2016 — Ambito del giudizio di conto
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 137 Cod. Amb. — sanzioni penali
- Art. 137 D.Lgs. 209/2005 — Danno patrimoniale
- Art. 137 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni regionali
- Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell'ufficiale dello stato
- Articolo 137 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Natura e fondamento costituzionale del giudizio di conto
Il giudizio di conto è una delle forme più antiche di giurisdizione della Corte dei conti, il cui fondamento costituzionale si rinviene nell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. L'articolo 137 del D.Lgs. 174/2016, aprendo il Titolo VIII del codice, ne definisce l'ambito in termini generali, confermando che la Corte giudica sui conti degli agenti contabili. Si tratta di una giurisdizione di tipo obiettivo, che mira ad accertare la regolarità della gestione del denaro pubblico indipendentemente dalla responsabilità soggettiva del rendiconto, pur potendo sfociare in conseguenze di responsabilità qualora emergano ammanchi o irregolarità.
La figura dell'agente contabile: soggetti e gestioni coinvolte
La categoria degli agenti contabili comprende tutti coloro che, in ragione del proprio ufficio o di un incarico specifico, maneggiano denaro, valori o beni di pertinenza pubblica. Vi rientrano i tesorieri degli enti locali, i cassieri delle aziende sanitarie, i consegnatari dei beni pubblici, i ricevitori delle imposte, i funzionari delegati alla spesa. Il tratto caratterizzante è il rapporto materiale con la res publica, da cui deriva l'obbligo di rendicontazione giudiziale. La nozione è ampia e ha subìto nel tempo un'espansione per via giurisprudenziale, includendo anche soggetti privati che gestiscono fondi pubblici in virtù di convenzioni o concessioni con le pubbliche amministrazioni.
L'oggetto del giudizio: il conto giudiziale
Il conto giudiziale è il documento contabile nel quale l'agente espone analiticamente le entrate riscosse, le uscite effettuate e le giacenze al termine della gestione. Esso non è un semplice rendiconto amministrativo ma un atto processuale che, una volta depositato presso la sezione giurisdizionale competente, costituisce l'agente in giudizio (articolo 140, comma 3, D.Lgs. 174/2016). Il collegio verifica la quadratura formale del conto, la regolarità delle operazioni e l'eventuale presenza di disavanzi o irregolarità. Se il conto è in pareggio e regolare, il giudice pronuncia un decreto di discarico; in caso contrario si apre la fase contenziosa vera e propria.
Il riferimento «a termini di legge» e il quadro normativo preesistente
Il legislatore del 2016 ha volutamente mantenuto il rinvio «a termini di legge», preservando la continuità con la normativa previgente di contabilità pubblica. Restano quindi applicabili le disposizioni del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato) e del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità), che definiscono in dettaglio le categorie di agenti contabili e le modalità di tenuta dei conti. Anche le leggi speciali di contabilità degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 — TUEL) e del servizio sanitario conservano rilevanza per individuare gli obblighi di rendiconto specifici delle rispettive amministrazioni.
Il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità: differenze e connessioni
Il giudizio di conto si distingue dal giudizio di responsabilità (artt. 51 e seguenti del D.Lgs. 174/2016) per oggetto e struttura: il primo è un giudizio di resa dei conti, volto a verificare la regolarità della gestione; il secondo è un giudizio di condanna al risarcimento del danno erariale. Tuttavia i due procedimenti sono spesso connessi: un disavanzo emerso nel giudizio di conto può diventare il presupposto di fatto per l'avvio dell'azione di responsabilità da parte del pubblico ministero contabile. La doppia tutela — formale (conto) e sostanziale (responsabilità) — costituisce uno dei pilastri del sistema di controllo giudiziario delle finanze pubbliche.
Estensione alle altre pubbliche amministrazioni
L'articolo 137 estende espressamente il giudizio di conto agli agenti contabili «delle altre pubbliche amministrazioni», non limitandosi allo Stato. Questa estensione ricomprende gli enti locali (comuni, province, città metropolitane), le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti pubblici economici nelle loro gestioni di denaro pubblico, le università e gli enti di ricerca. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di resa del conto è tendenzialmente universale rispetto all'insieme delle pubbliche amministrazioni, salvo deroghe espressamente previste da norme speciali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi sono gli agenti contabili soggetti al giudizio di conto della Corte dei conti?
Tutti coloro che, in ragione del proprio ufficio o di un incarico, maneggiano denaro, valori o beni di pertinenza pubblica: tesorieri, cassieri, consegnatari, funzionari delegati.
Qual è la base costituzionale del giudizio di conto?
L'articolo 103, comma 2, della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.
Il giudizio di conto riguarda solo lo Stato o anche altri enti?
Riguarda sia gli agenti contabili dello Stato sia quelli delle altre pubbliche amministrazioni: enti locali, regioni, ASL, università e altri enti pubblici.
Qual è la differenza tra giudizio di conto e giudizio di responsabilità?
Il giudizio di conto verifica la regolarità della gestione; quello di responsabilità mira alla condanna al risarcimento del danno erariale. Possono essere connessi quando un disavanzo nel conto fonda l'azione di responsabilità.
Cosa sono i decreti e le leggi richiamati dall'espressione «a termini di legge»?
Principalmente il R.D. 2440/1923, il D.P.R. 827/1924 e le leggi speciali di contabilità degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che definiscono categorie di agenti e modalità di rendiconto.
Vedi anche