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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 136 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la fase decisoria del giudizio in opposizione al decreto monitorio contabile. Il collegio, sentite le parti presenti all'udienza e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, può procedere a ulteriore attività istruttoria e poi definisce il giudizio con sentenza. La norma si distingue per la sua laconicità: il legislatore ha volutamente scelto un modello snello, che conserva la celerità caratteristica del rito monitorio anche nella fase collegiale di opposizione, senza rinunciare alla pienezza del giudizio di merito. La sentenza del collegio può confermare, modificare o revocare il decreto opposto, con piena cognizione delle ragioni di fatto e di diritto prospettate dalle parti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 136 D.Lgs. 174/2016 — Decisione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.

Commento

La fase decisoria nel rito monitorio contabile: struttura della norma

L'articolo 136 del D.Lgs. 174/2016 chiude il ciclo del procedimento monitorio contabile regolando la fase decisoria che segue all'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 135. La disposizione è volutamente sintetica: il legislatore delegato ha preferito fissare solo i tratti essenziali del modello decisorio — ascolto delle parti, flessibilità istruttoria, definizione con sentenza — rimettendo all'applicazione pratica del collegio la gestione concreta dell'udienza. Questo approccio riflette la filosofia di fondo del codice, che punta alla semplificazione procedurale senza sacrificare le garanzie sostanziali del contraddittorio.

Ascolto delle parti e garanzia del contraddittorio

La disposizione prevede che il collegio «senta le parti presenti», locuzione che implica la natura orale dell'udienza di discussione, ma non richiede la presenza fisica di tutte le parti come condizione di validità del giudizio. Se una parte è assente, il collegio può comunque procedere. Il riferimento alla presenza richiama l'istituto della contumacia, applicabile per analogia dalle norme generali del codice. Il contraddittorio è garantito attraverso la previa notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza, cui provvede l'opponente ai sensi del comma 4 dell'articolo 135. L'omissione di formalità non essenziali al contraddittorio è espressamente consentita, in linea con il principio di economia processuale che permea l'intero rito monitorio.

Attività istruttoria eventuale

Il collegio può procedere a «eventuale ulteriore attività istruttoria». La scelta del termine «eventuale» indica che l'istruttoria non è un passaggio obbligato: il collegio la dispone solo se ritiene che gli atti già acquisiti non siano sufficienti per decidere. L'attività istruttoria può consistere nell'acquisizione di documenti, nell'audizione di testimoni o nello svolgimento di perizie, secondo le norme generali del codice di giustizia contabile applicabili al giudizio di responsabilità. Il potere istruttorio del collegio si esercita d'ufficio, in coerenza con il carattere pubblicistico della giurisdizione contabile, che tutela interessi di rango costituzionale quali il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione ex articolo 97 della Costituzione.

La sentenza: contenuto e tipologie

Il giudizio si conclude con sentenza del collegio. La sentenza può avere diversi contenuti a seconda dell'esito del giudizio: può confermare il decreto monitorio opposto, confermando la condanna al risarcimento del danno erariale; può modificarlo, riducendo o rideterminando l'importo della condanna; può revocarlo, accogliendo le eccezioni dell'opponente e assolvendo il convenuto. La sentenza è soggetta alle ordinarie impugnazioni previste dal codice di giustizia contabile, in particolare all'appello davanti alle sezioni giurisdizionali centrali di appello della Corte dei conti. La motivazione della sentenza deve dar conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione, nel rispetto del principio di cui all'articolo 111, comma 6, della Costituzione.

Rapporti con le norme generali del giudizio di responsabilità

L'articolo 136 non è una norma autossufficiente: va integrato con le disposizioni generali del codice applicabili al giudizio di responsabilità contabile, in particolare con le norme sulla trattazione dell'udienza (artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 174/2016) e con quelle sulla deliberazione e redazione della sentenza. Il rinvio implicito alle norme generali è una tecnica legislativa ricorrente nel codice, che evita duplicazioni normative e assicura la coerenza sistematica del rito. Il collegio applica quindi in via suppletiva le regole del processo contabile ordinario, adattandole alle esigenze di celerità proprie del procedimento monitorio.

Spese processuali e conseguenze della decisione

La sentenza che definisce il giudizio in opposizione regola anche le spese processuali, secondo i criteri generali della soccombenza applicabili nel processo contabile. Se l'opposizione è rigettata e il decreto monitorio è confermato, il condannato sopporterà le spese del giudizio di opposizione; se invece l'opposizione è accolta, le spese graveranno sulla parte che ha promosso il procedimento monitorio. La decisione in ordine alle spese ha rilievo pratico significativo per le amministrazioni pubbliche coinvolte, tenute a registrare a bilancio il relativo onere. La sentenza, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo definitivo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come si conclude il giudizio di opposizione al decreto monitorio contabile?

Con sentenza del collegio, che può confermare, modificare o revocare il decreto monitorio opposto.

Il collegio può svolgere ulteriore istruttoria nell'udienza di opposizione?

Sì, ma solo se ritenuta necessaria. L'attività istruttoria è eventuale e può essere disposta d'ufficio.

Cosa succede se una parte è assente all'udienza di decisione?

Il collegio può procedere ugualmente, purché le notificazioni siano state regolarmente eseguite. L'assenza non blocca il giudizio.

La sentenza del collegio è impugnabile?

Sì, è soggetta all'ordinario appello davanti alle sezioni giurisdizionali centrali di appello della Corte dei conti.

Quali formalità possono essere omesse nell'udienza di decisione?

Quelle non essenziali al contraddittorio, secondo la valutazione discrezionale del collegio, in linea con il principio di economia processuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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