Testo dell'articoloVigente
Art. 133 D.Lgs. 174/2016 — Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Ferma restando la responsabilità di cui all’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d’ufficio, o su segnalazione della Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l’applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.
3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di fissazione dell’udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei medesimi.
5. La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 133 Cod. Amb. — sanzioni amministrative
- Art. 133 D.Lgs. 209/2005 — Formule tariffarie
- Art. 133 D.Lgs. 42/2004 — (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)
- Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da
- Articolo 133 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 133 Codice del Consumo: Garanzia convenzionale
Commento
Le sanzioni pecuniarie di competenza della Corte dei conti
L'articolo 133 disciplina un tipo di giudizio contabile peculiare: il giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie. A differenza del giudizio di responsabilità per danno all'erario — che mira al risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito dall'amministrazione — questo giudizio ha natura sanzionatoria e si inserisce in un quadro normativo dove la legge attribuisce espressamente alla Corte dei conti il potere di irrogare sanzioni pecuniarie ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative. La norma precisa che la responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 resta «ferma»: il giudizio sanzionatorio è quindi aggiuntivo rispetto all'eventuale azione risarcitoria, non alternativo ad essa.
La natura delle sanzioni irrogabili dalla Corte dei conti
Le sanzioni pecuniarie di competenza della Corte dei conti sono stabilite tra un minimo ed un massimo edittale e sono previste da leggi speciali per la violazione di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi le sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per il tardivo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, o per le irregolarità nella tenuta dei conti pubblici. La previsione di un minimo e di un massimo edittale lascia al giudice un margine di discrezionalità nella determinazione dell'entità della sanzione, da esercitare tenendo conto della gravità della violazione e del comportamento tenuto dal responsabile, come precisato dall'articolo 134.
L'iniziativa del pubblico ministero: d'ufficio e su segnalazione
Il comma 1 attribuisce al pubblico ministero contabile il potere di promuovere il giudizio sanzionatorio. L'iniziativa può essere d'ufficio — quando il PM viene a conoscenza della violazione attraverso le proprie attività istituzionali — oppure su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo. La segnalazione proveniente dall'attività di controllo è particolarmente rilevante: spesso è proprio nel corso dell'esame dei bilanci e dei rendiconti che emergono irregolarità suscettibili di dar luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie. Il meccanismo di segnalazione interna garantisce un raccordo funzionale tra l'attività di controllo e quella contenziosa.
La competenza del giudice monocratico
Il comma 2 stabilisce che il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente. La scelta del giudice monocratico — anziché del collegio — è coerente con la natura e la complessità tipicamente minore dei procedimenti sanzionatori rispetto ai grandi giudizi di responsabilità, e riflette un'esigenza di celerità e semplificazione procedurale. La designazione preventiva da parte del presidente garantisce una ripartizione organizzata degli affari tra i consiglieri della sezione.
Il procedimento di notifica del ricorso e del decreto di udienza
I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di notifica e di deposito degli atti. Copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza camerale sono notificati alla parte a cura del pubblico ministero. Il PM deve poi depositare presso la segreteria della sezione il ricorso, i documenti allegati e il decreto di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla notificazione. Il termine di deposito è breve ma ragionevole, in quanto il PM ha già predisposto il ricorso e la notificazione è già avvenuta prima del deposito: si tratta di formalizzare in segreteria ciò che è già stato portato a conoscenza della parte.
La difesa del convenuto: la costituzione in giudizio
Il comma 5 regola la difesa della parte. Entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso, la parte può costituirsi depositando il proprio fascicolo, che deve contenere la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Il termine di trenta giorni è significativamente più lungo rispetto ai termini previsti per altri riti speciali, a dimostrazione che il legislatore ha voluto garantire al destinatario della potenziale sanzione un tempo adeguato per organizzare la propria difesa e raccogliere gli elementi utili a confutare le accuse. La costituzione tardiva non preclude la partecipazione all'udienza, ma limita le facoltà difensive.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi promuove il giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie davanti alla Corte dei conti?
Il pubblico ministero contabile, d'ufficio o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo.
Il giudizio per sanzioni pecuniarie è alternativo al giudizio di responsabilità per danno all'erario?
No, la responsabilità di cui alla legge 20/1994 resta ferma; il giudizio sanzionatorio si aggiunge all'eventuale azione risarcitoria e non la sostituisce.
Chi decide nel giudizio per sanzioni pecuniarie: un collegio o un giudice monocratico?
Il giudizio è deciso da un giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente.
Entro quando deve costituirsi in giudizio la parte destinataria del ricorso sanzionatorio?
La parte può costituirsi entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso, depositando il fascicolo con comparsa di risposta, procura e documenti.
Entro quanto tempo il PM deve depositare il ricorso in segreteria dopo la notificazione?
Il PM deve depositare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza in segreteria entro dieci giorni dalla notificazione degli stessi alla parte.
Vedi anche