Testo dell'articoloVigente
Art. 107 D.Lgs. 174/2016 – Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all’articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d’udienza in prosecuzione.
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
3. È fatta salva l’autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.
In sintesi
L'articolo 107 del Codice di giustizia contabile disciplina la prosecuzione o la riassunzione del processo sospeso. Se il provvedimento di sospensione non ha fissato l'udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere la fissazione entro tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, salvo autorizzazione del giudice per atti urgenti e domande cautelari. La sospensione interrompe i termini in corso, che riprenderanno a decorrere dal giorno della nuova udienza.Indice dei contenuti
La ripresa del processo dopo la sospensione: il quadro generale
L'articolo 107 del D.Lgs. 174/2016 completa la disciplina della sospensione del processo iniziata all'articolo 106, occupandosi delle modalita con cui il giudizio riprende dopo che la causa di sospensione e venuta meno. Il legislatore ha inteso garantire che la sospensione non si trasformi in un'inattivita definitiva del processo, bilanciando le esigenze di celerita con la necessita di consentire alle parti di organizzare la ripresa del giudizio con cognizione di causa. Il meccanismo previsto si articola su due piani: la fissazione dell'udienza di prosecuzione - gia inserita nel provvedimento di sospensione o da richiedere successivamente - e il divieto di compimento di atti durante la sospensione, con le eccezioni per urgenza e cautela.
Il termine perentorio di tre mesi per la richiesta di fissazione udienza
Il comma 1 disciplina il caso in cui il provvedimento di sospensione non abbia gia fissato l'udienza di prosecuzione: le parti devono chiedere al giudice la fissazione d'udienza entro il termine perentorio di tre mesi. Questo termine decorre dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale di cui all'articolo 106, comma 1. Il termine e perentorio, il che significa che la sua inosservanza produce effetti processuali gravi: il mancato rispetto del termine di riassunzione puo determinare, ai sensi delle norme generali sull'estinzione del processo, la dichiarazione di estinzione del giudizio sospeso. Il giudice provvede alla fissazione dell'udienza con decreto.
Il divieto di compimento di atti durante la sospensione
Il comma 2 stabilisce il principio fondamentale: durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. Questo divieto e assoluto nel senso che le parti non possono unilateralmente compiere atti processuali - depositi di memorie, produzioni di documenti, notificazioni - nel periodo di sospensione, e tali atti, se compiuti, sarebbero processualmente inefficaci. Il divieto si estende anche al giudice, che non puo emettere provvedimenti ordinatori nel periodo di sospensione, salvo le eccezioni espressamente previste dal comma 3.
Le eccezioni: atti urgenti e domande cautelari
Il comma 3 introduce due importanti eccezioni al divieto di compimento di atti durante la sospensione. In primo luogo, e fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice al compimento di atti urgenti: il giudice puo consentire il compimento di specifici atti processuali quando la loro omissione causerebbe un pregiudizio irreparabile agli interessi di una delle parti. In secondo luogo, e sempre possibile la proposizione di domande cautelari: la tutela cautelare - stante la sua funzione di preservare la situazione di fatto e di diritto nelle more del giudizio - non puo essere preclusa dalla mera sospensione del processo principale, pena la privazione della tutela giurisdizionale effettiva garantita dall'articolo 24 della Costituzione.
L'interruzione dei termini e la loro ripresa
Il comma 4 disciplina gli effetti della sospensione sui termini processuali in corso: la sospensione li interrompe, e essi ricominceranno a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1. L'interruzione e diversa dalla sospensione dei termini: mentre la sospensione lascia congelato il termine gia maturato, l'interruzione fa ricominciare il decorso da zero. Questo meccanismo ha importanza pratica rilevante: il difensore che, alla ripresa del processo, deve compiere atti processuali soggetti a termine deve calcolare i termini partendo dal giorno della nuova udienza, non dal momento in cui la sospensione e intervenuta.
Il raccordo tra sospensione e regolamento di competenza
Il comma 1 fa salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119. Questa clausola di salvaguardia e necessaria perche il regolamento di competenza e un rimedio processuale che puo essere proposto avverso la sospensione per pregiudizialita ex articolo 106, comma 3. Se una parte propone regolamento di competenza, i termini e le modalita di prosecuzione del processo dipenderanno dall'esito di tale procedimento incidentale, e non dal semplice verificarsi della cessazione della causa di sospensione. Il raccordo tra le due norme assicura la coerenza sistematica del regime della sospensione e della sua risoluzione.
Implicazioni pratiche per la gestione del processo sospeso
L'articolo 107 impone ai difensori un monitoraggio attento dello stato del processo sospeso. E essenziale tenere traccia della data di cessazione della causa di sospensione - che puo avvenire per passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale, per rinuncia alla querela di falso, per accordo tra le parti, ecc. - al fine di calcolare il termine perentorio di tre mesi per la richiesta di fissazione udienza. Il divieto di compimento di atti durante la sospensione impone di verificare, prima di produrre documenti o depositare memorie, che il processo non sia in stato di sospensione. La violazione del divieto rende l'atto processuale inefficace e puo compromettere la posizione della parte nel giudizio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quanto tempo le parti devono chiedere la ripresa del processo sospeso se l'udienza non e gia stata fissata?
Le parti devono chiedere la fissazione d'udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale (comma 1).
E possibile compiere atti processuali durante la sospensione del giudizio?
No, durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento (comma 2). Fanno eccezione gli atti urgenti autorizzati dal giudice e la proposizione di domande cautelari (comma 3).
Cosa succede ai termini processuali in corso quando il processo viene sospeso?
La sospensione interrompe i termini in corso. Essi ricominceranno a decorrere integralmente dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza (comma 4).
Si puo proporre una domanda cautelare durante la sospensione del processo?
Si. Il comma 3 fa espressamente salva la proposizione di domande cautelari durante la sospensione, in quanto la tutela cautelare non puo essere pregiudicata dalla sospensione del giudizio principale.
Cosa succede se le parti non chiedono la ripresa del processo entro il termine di tre mesi?
Il mancato rispetto del termine perentorio di tre mesi puo determinare, ai sensi delle norme generali sull'estinzione del processo, la dichiarazione di estinzione del giudizio sospeso per inattivita delle parti.