Testo dell'articoloVigente
Art. 105 D.Lgs. 174/2016 — Incidente di falso
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.
3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l’udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità, unitamente all’istanza di fissazione di udienza.
6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d’ufficio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 105 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva 2014/90/UE
- Art. 105 Cod. Amb. — scarichi in acque superficiali
- Art. 105 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
- Art. 105 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 105 D.Lgs. 42/2004 — Diritti di uso e godimento pubblico
- Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Commento
La questione di falso documentale nel processo contabile
L'articolo 105 del D.Lgs. 174/2016 affronta una delle questioni piu delicate del processo: la falsita di un documento prodotto in giudizio. L'incidente di falso si verifica quando una parte eccepisce che un documento - ad esempio un atto amministrativo, una relazione contabile o una perizia - e falso, ideologicamente o materialmente, e che tale falsita incide sulla risoluzione della controversia. Il legislatore ha scelto di non attribuire alla Corte dei conti la competenza a giudicare sulla falsita documentale, riservando questa funzione al giudice penale ordinario attraverso la querela di falso. Questa scelta riflette l'esigenza di concentrare la competenza sull'accertamento del falso in un unico organo specializzato, evitando che giudici diversi pervengano a valutazioni contrastanti sullo stesso documento.
L'onere probatorio della parte che eccepisce la falsita
Il comma 1 pone a carico della parte che deduce la falsita un onere preciso: deve provare di aver gia proposto la querela di falso oppure chiedere la prefissione di un termine entro cui proporla dinanzi al tribunale ordinario competente. Questo meccanismo evita che la deduzione di falsita venga utilizzata come espediente dilatorio: la parte non puo limitarsi ad eccepire la falsita in via generica, ma deve assumere un impegno concreto - quello di promuovere il giudizio penale - per rendere credibile e processualmente rilevante la propria eccezione. Il tribunale ordinario competente e determinato secondo i criteri del codice di procedura penale per la querela di falso.
La decisione indipendente dalla falsita del documento
Il comma 2 introduce un'importante eccezione: se il giudizio contabile puo essere deciso indipendentemente dal documento di cui e dedotta la falsita, il collegio pronuncia sulla controversia principale senza attendere la definizione del giudizio di falso. Questo principio di economia processuale evita di bloccare l'intero giudizio per una questione documentale che si riveli irrilevante ai fini della decisione. Il collegio deve quindi operare una valutazione preliminare sulla necessita del documento contestato per la risoluzione della causa: se il documento non e determinante, il processo prosegue; se e determinante, si applicano le regole sulla sospensione previste dai commi successivi.
Il termine di trenta giorni per il deposito della querela
Il comma 3 stabilisce che la prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi del comma 1. In mancanza di tale deposito, il presidente fissa l'udienza di discussione: la mancata proposizione della querela nel termine assegnato fa venire meno l'ostacolo alla decisione e il giudizio contabile riprende il suo corso normale. Questo meccanismo garantisce che l'incidente di falso non si traduca in un espediente per ritardare indefinitamente la pronuncia del collegio.
La sospensione del giudizio contabile fino alla definizione del falso
Il comma 4 prevede che, una volta proposta la querela di falso, il collegio sospende la decisione fino alla definitiva definizione del giudizio di falso. La sospensione e obbligatoria: il collegio non ha discrezionalita in proposito, poiche l'accertamento della verita o falsita del documento e pregiudiziale rispetto alla decisione contabile. La sospensione del giudizio contabile rientra nel regime generale di cui all'articolo 106, con le relative conseguenze sull'interruzione dei termini in corso. Il giudizio contabile restera sospeso per tutto il tempo necessario a definire il procedimento penale di falso.
Il deposito della sentenza di falso e l'estinzione per inattivita
Il comma 5 impone alla parte che ha dedotto la falsita di depositare copia autentica della sentenza che ha definito il giudizio di falso presso la segreteria della sezione, unitamente all'istanza di fissazione di udienza. Il comma 6 introduce una conseguenza drastica ma razionale: se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio contabile e dichiarato estinto anche d'ufficio. Questo termine perentorio evita che il giudizio contabile resti indefinitamente sospeso per inerzia delle parti: trascorsi tre mesi dalla definitività della sentenza sul falso, il giudice contabile puo e deve pronunciare l'estinzione del processo.
Profili di raccordo con il processo penale
L'istituto disciplinato dall'articolo 105 si raccorda con le norme del codice di procedura penale in materia di querela di falso. La scelta del legislatore di affidare l'accertamento della falsita al giudice ordinario - e non al giudice contabile - e coerente con il principio di specializzazione della funzione giurisdizionale e con la considerazione che il giudizio di falso e tipicamente correlato a profili penalistici che richiedono strumenti e competenze propri del processo penale. La sentenza definitiva emessa nel giudizio di falso fa stato nel processo contabile secondo i principi sull'efficacia del giudicato penale applicabili per analogia al processo contabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa deve fare una parte che vuole eccepire la falsita di un documento nel giudizio contabile?
Deve provare di aver gia proposto la querela di falso dinanzi al tribunale ordinario oppure chiedere al giudice contabile la prefissione di un termine entro cui proporla. La prova del deposito della querela va depositata in segreteria entro trenta giorni dalla scadenza del termine.
Il giudice contabile si pronuncia sulla falsita del documento?
No. L'accertamento della falsita e riservato al tribunale ordinario competente attraverso il procedimento di querela di falso. Il giudice contabile sospende il giudizio in attesa della definizione di tale procedimento.
Il giudizio contabile viene sempre sospeso quando si eccepisce la falsita di un documento?
No. Se il giudizio contabile puo essere deciso indipendentemente dal documento contestato, il collegio pronuncia comunque sulla causa principale senza attendere la definizione del giudizio di falso (comma 2).
Cosa succede se nessuna parte deposita la sentenza del giudizio di falso entro tre mesi dal passaggio in giudicato?
Il giudizio contabile e dichiarato estinto anche d'ufficio, ai sensi del comma 6. E quindi onere della parte che ha dedotto la falsita provvedere tempestivamente al deposito della sentenza.
Entro quanto tempo deve essere depositata la querela di falso?
La prova dell'avvenuta proposizione della querela deve essere depositata in segreteria entro trenta giorni dalla scadenza del termine prefissato dal giudice ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza di discussione e il processo riprende.
Vedi anche