Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 D.Lgs. 174/2016 — Prova per testimoni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
Stesso numero, altri codici
- Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di comitato
- Art. 98 Cod. Amb. — risparmio idrico
- Art. 98 D.Lgs. 159/2011 — Articolo 98
- Art. 98 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
- Art. 98 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di pubblica utilità
- Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione