Testo dell'articoloVigente
Art. 86 D.Lgs. 174/2016 — Citazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l’atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all’articolo 67, commi 5 e 6.
2. L’atto di citazione contiene: a) l’indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta; b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; c) l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri per la sua determinazione; d) l’individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale; e) l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; f) l’indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l’elenco dei documenti offerti in comunicazione; g) l’invito al convenuto a comparire all’udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest’ultimo indicato, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 90; h) l’istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza; i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.
3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l’identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.
4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell’originario deposito, che determina la pendenza del processo.
5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. 5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.
6. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).
7. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l’articolo 90, commi 2 e 3.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all’articolo 88, comma 3, rilevato d’ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Stesso numero, altri codici
- Art. 86 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Art. 86 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 86 D.Lgs. 159/2011 — Validità della documentazione antimafia
- Art. 86 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 86 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
- Art. 86 CAD — Articolo abrogato
Commento
La citazione come atto introduttivo del giudizio contabile
L'atto di citazione di cui all'articolo 86 segna il passaggio dalla fase pre-processuale — dominata dall'istruttoria del pubblico ministero e dall'invito a dedurre — alla fase propriamente giurisdizionale. Con il deposito della citazione in segreteria il processo contabile si instaura formalmente e iniziano a decorrere i termini per la costituzione del convenuto e per il fissarsi dell'udienza. La norma detta un contenuto analitico e tassativo, mutuando la tecnica dell'atto introduttivo dal processo civile ma adattandola alla specificità del processo contabile, dove l'attore non è una parte privata bensì un organo pubblico che esercita un'azione a tutela dell'erario.
I contenuti obbligatori: analisi per lettere
Il comma 2 elenca nove elementi che la citazione deve contenere. L'indicazione della sezione territorialmente competente (lettera a) fissa il giudice naturale precostituito per legge. Le generalità del convenuto con codice fiscale e recapiti (lettera b) sono essenziali per identificare il soggetto sottoposto al giudizio. La quantificazione del danno o i criteri per determinarla (lettera c) costituisce l'elemento economico fondamentale della domanda. L'indicazione del soggetto destinatario del risarcimento (lettera d) chiarisce a chi andranno le somme una volta eseguita la condanna. L'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto con le conclusioni (lettera e) costituisce il cuore motivazionale dell'atto, il «fatto contestato» che delimita il tema del decidere. L'elenco dei documenti e l'offerta in comunicazione (lettera f) consente al convenuto di prendere visione delle prove documentali prima dell'udienza. L'invito a comparire (lettera g) e l'istanza di fissazione udienza (lettera h) completano la struttura dell'atto. La data e la firma del PM (lettera i) ne attestano la provenienza e l'autenticità.
Le nullità assolute: identificazione del convenuto e firma del PM
Il comma 3 prevede due cause di nullità assoluta: l'omissione o l'assoluta incertezza nell'identificazione del convenuto (lettera b) e la mancanza della firma del pubblico ministero (lettera i). Si tratta di vizi che attengono all'essenza dell'atto: un atto di citazione che non individui con certezza chi viene chiamato in giudizio o che sia privo della sottoscrizione dell'organo requirente è radicalmente invalido e non può produrre alcun effetto processuale. La nullità assoluta è rilevabile d'ufficio dal giudice e non è sanabile con la costituzione del convenuto. L'articolo 86 prevede però la possibilità di rinnovazione della citazione nulla (comma 4), con effetti retroattivi dalla data del deposito originario.
Le nullità relative: danno e fatto
Il comma 6 prevede una seconda categoria di nullità: l'omissione o l'assoluta incertezza del requisito di cui alla lettera c) — quantificazione del danno — e la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui alla lettera e). Questi vizi sono quantitativamente diversi dai precedenti: incidono sull'utilità dell'atto, ma non ne compromettono l'esistenza giuridica. Il giudice, rilevata questa nullità, fissa al PM un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. La distinzione tra rinnovazione e integrazione è significativa: la rinnovazione si ha quando la citazione è ab origine invalida e deve essere rifatta; l'integrazione si ha quando la citazione è valida ma incompleta e il convenuto già presente può far valere i propri diritti difensivi.
Il meccanismo sanante: retroattività degli effetti
Sia la rinnovazione della citazione per nullità assoluta (comma 4) sia quella per nullità relativa (comma 7) producono effetti sananti retroattivi: gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo. Questo meccanismo è di fondamentale importanza pratica, poiché la data del deposito originario rileva per la prescrizione del diritto al risarcimento e per l'eventuale interruzione dei termini. Senza la retroattività, la nullità della citazione si tradurrebbe automaticamente in prescrizione dell'azione, con conseguenze inaccettabili per l'erario. Il comma 5 precisa che l'omessa rinnovazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
La sanatoria per costituzione del convenuto
Il comma 5-bis introduce una regola di sanatoria per costituzione: la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali dalla data del deposito originario. Questa disposizione — introdotta con il D.Lgs. 114/2019 che ha anche abrogato il comma 9 — recepisce il principio del raggiungimento dello scopo: se il convenuto si è comunque costituito, l'atto ha realizzato il suo obiettivo di portare la parte in giudizio, e la nullità non ha più ragione di essere dichiarata. La sanatoria opera automaticamente e il giudice non può dichiarare la nullità una volta avvenuta la costituzione del convenuto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali sono gli elementi obbligatori della citazione nel processo contabile?
Nove elementi elencati al comma 2: indicazione della sezione, generalità del convenuto, quantificazione del danno, destinatario del risarcimento, esposizione dei fatti e del diritto, elenco documenti, invito a comparire, istanza di udienza, data e firma del PM.
Cosa causa la nullità assoluta della citazione?
L'omissione o l'assoluta incertezza nell'identificazione del convenuto (lettera b) o la mancanza della firma del pubblico ministero (lettera i), ai sensi del comma 3.
La nullità della citazione è sanabile con la costituzione del convenuto?
Sì. Il comma 5-bis prevede che la costituzione del convenuto sani i vizi della citazione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali dalla data del deposito originario.
Cosa succede se il PM non rinnova la citazione nulla entro il termine perentorio?
Il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue, ai sensi del comma 5.
La data del deposito originario rileva anche dopo la rinnovazione?
Sì. La rinnovazione ha effetti sananti retroattivi: gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono sin dalla data del deposito originario.
Vedi anche